Successi Agents Consulting anche in sede di reclamo
Una definitiva vittoria giudiziale sancisce la correttezza e la piena legittimità dell’operato dell’AGENTS CONSULTING e del suo staff legale nell’assistenza degli agenti di assicurazione.
Con ordinanza n. rg. 113/2013 del 14.02.2013, depositata in cancelleria il 20.02.2013, il Presidente del Tribunale di Trento dott. Roberto Beghini, nel rigettare il reclamo proposto dalla Compagnia di assicurazioni INA-ASSITALIA nell’ambito di un procedimento cautelare dalla medesima intentato avverso un proprio ex agente, ha definitivamente ribadito importanti principi applicabili alle operazioni di riconsegna ex art. 23 ANA.
1) PRINCIPIO GENERALE DEL CONTRADDITTORIO – DIRITTO ALL’INSERIMENTO NEL VERBALE DI RICONSEGNA DI CONTESTAZIONI E/O RISERVE – RILASCIO DEL LOCALE AGENZIALE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI IN CONTRADDITTORIO.
“Le operazioni di riconsegna di tutto quanto compendia l’attività di Agenzia devono avvenire nel contraddittorio delle parti”.
Tale principio generale è individuato dal Giudice nel testo medesimo dell’art. 23 ANA ove è espressamente previsto che:
– il verbale delle operazioni di riconsegna sia redatto in duplice copia (il che non avrebbe senso se potesse essere redatto unilateralmente dalla Compagnia);
– il verbale può non essere sottoscritto dall’agente;
– la redazione dello stesso debba avvenire entro 60 o 120 gg dalla data di scioglimento del rapporto di agenzia (ciò presuppone la necessità di un determinato lasso di tempo fisiologicamente necessario per l’espletamento delle operazioni di riconsegna);
– eventuali contestazioni, che non esonerano l’agente od i suoi eredi dagli adempimenti di cui ai precedenti commi, devono risultare dal predetto verbale di riconsegna con le ragioni e/o le riserve delle parti;
– l’agente o i suoi eredi possono, in ogni caso, farsi assistere e/o rappresentare.
Tutto ciò ha ragionevolmente indotto il Giudice adito a ribadire il concetto per il quale le operazioni di riconsegna “costituiscono una operazione complessa che non si esaurisce nel dare, ma comprende anche un facere a carico sì dell’Agente, ma che richiede una collaborazione attiva da parte dell’Impresa. Tali operazioni non si esauriscono con la mera dazione di un compendio di documenti, mobili, suppellettili e con il rilascio del locale agenziale come pretende la Compagnia”.
2) LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DELL’AGENTE ALLA RICONSEGNA IN CONTRADDITTORIO TOGLIE FONDAMENTO ALLA DOMANDA D’URGENZA DELLA COMPAGNIA.
Sotto un profilo meramente processuale, infine, va rilevato che il Tribunale di Trento ha ulteriormente precisato che la dichiarazione di disponibilità ad espletare le operazioni di riconsegna in contraddittorio rilasciata dall’agente, esclude la sussistenza di un effettivo pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio per la Compagnia.
In altri termini, ha puntualizzato il Giudice, stante la predetta disponibilità dell’agente, le operazioni di riconsegna avrebbero potuto ampiamente essere portate a compimento, in tutto questo tempo (ben due gradi di giudizio), sol che l’Impresa avesse accondisceso alla richiesta (pienamente legittima) dell’ex agente.