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Agents Consulting | Studio professionale di consulenza tecnico giuridica al servizio degli agenti di assicurazione

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Le strategie a tutela degli interessi dell’Agente.

Trova sempre più conferma la necessità per gli agenti di Assicurazione di essere assistiti e guidati nelle fasi cruciali del loro rapporto con la Compagnia. Il mandato di agenzia assicurativa è materia talmente specifica che nessun Avvocato, nessun consulente aziendale e/o nessun commercialista potrà mai dominare (per quanto bravi e professionali possano essere nel loro campo !).
Noi facciamo solo questo da ventotto anni ed oggi cercheremo di rendere l’idea di quanto sia importante l’esperienza nell’impostare delle strategie.
La strategia è tutto, pianificare in via preventiva è da sempre elemento determinate in qualsiasi settore. Conoscere nel dettaglio le sfumature delle norme contrattuali e la giurisprudenza collegata e sapendo per di più cosa la controparte andrà a fare, è un vantaggio non da poco, anzi, è il vantaggio per antonomasia.
“La sapienza è figliola della sperienza”, diceva Leonardo Da vinci.
Oggi vi portiamo un esempio, neanche particolarmente eclatante rispetto a molti altri della nostra storia professionale, che consentirà anche di istruire una così detta “causa pilota”, vale a dire una di quelle cause in grado di generare un precedente giurisprudenziale magari favorevole all’intera categoria degli Agenti.
Quella delle “cause pilota” dovrebbe essere prerogativa dei Sindacati degli Agenti, ma pare vi abbiano rinunciato oramai da tempo in luogo di selfie con politici, interviste e tour promozionali a caccia di iscritti e quote di iscrizione.
Veniamo al dunque. Abbiamo assistito qualche tempo fa nella cornice della splendida Sardegna, un Agente che aveva deciso di interrompere il rapporto di agenzia rassegnando le dimissioni. Gli abbiamo invece consigliato di dare solo le dimissioni dall’incarico di delegato assicurativo della sua società/agente, nonostante ne fosse unico amministratore ed unico delegato.
A seguire, gli abbiamo fatto chiedere anche l’apertura del procedimento ex art. 2bis ANA 2003, consapevoli del fatto che la Compagnia non avrebbe dato alcun corso alla richiesta. Eravamo certi che la mandante avrebbe arbitrariamente considerato le dimissioni dall’incarico di delegato assicurativo, quale formale dimissioni della sua società agenziale.
L’obiezione della Compagnia infatti è giunta nell’immediato con la direttiva di “modificare” le dimissioni a nome della sua società/agente e, come se non bastasse, in aggiunta vi era la richiesta di prorogare l’effetto delle dimissioni per problemi organizzativi interni alla Compagnia stessa (!?).
L’Agente si è preso del tempo per riflettere ed a richiesto nel frattempo la notifica in via anticipata dei conteggi delle indennità di fine rapporto, facendo intendere che la “cortesia” avrebbe influenzato la “riflessione” dell’Agente nella direzione voluta dalla mandante.
Inutile dirvi che la Compagnia era inconsapevole del fatto che stessimo assistendo il loro Agente, contando sulla rinomata accondiscendenza che generalmente contraddistingue un intermediario.
La Compagnia ha provveduto alla notifica dei conteggi che l’Agente ha apprezzato tantissimo, peccato però che subito dopo abbia confermato la validità delle sole dimissioni dall’incarico di delegato assicurativo, la richiesta di apertura del 2bis ANA e soprattutto l’indisponibilità a prorogare le dimissioni.
Fregandosene delle norme dell’Accordo Nazionale, la Compagnia ha avviato le operazioni di riconsegna decorso il mese di preavviso rassegnato dal delegato assicurativo, senza quindi aprire la procedura dell’art. 2bis ANA che secondo loro era inapplicabile in quanto non vi erano altri soggetti all’interno della società che potessero sostituirlo.
Come da copione, hanno poi avviato le attività “ritorsive” a partire dal ritardo nel pagamento delle indennità di fine rapporto ma, in ragione dei conteggi di cui era già in possesso, l’Agente ha dato mandato al nostro ufficio legale affinché predisponesse idoneo decreto ingiuntivo. Ebbene, il decreto ingiuntivo ha trovato immediato accoglimento e la Compagnia si è convinta a pagare per di più ha dovuto farlo in un’unica soluzione (senza procedere quindi con il pagamento del 70% e poi del 30%, che è già una procedura erronea il più delle volte !).
Dobbiamo dire però che il rinomato orgoglio Sardo ha trovato più che mai conferma, visto che l’Agente è stato bravissimo nel seguirci, scrivendo un capitolo importante del nostro libro “Come prendere per i fondelli la propria mandante a tutela dei propri interessi” a breve stampato in edizione limitata (Edizioni Cuculo).
Veniamo adesso alla preclusa applicazione della procedura di cui all’art. 2bis ANA, per la quale andremo ad instaurare idonea causa civile. Dove sta scritto nell’art.2bis ANA che questa procedura è applicabile solo nell’ipotesi in cui nella società/agente ci sia un altro delegato assicurativo?
Ve lo diciamo noi: Da nessuna parte.
Vedremo gli sviluppi di questa “causa pilota” sperando siano positivi, nel qual caso ne potrà beneficiare l’intera categoria, visto che renderemo pubblica la sentenza a beneficio di tutti.