AGCM laconica su tentativo di subentro UnipolSai nei locali agenziali
Abbiamo segnalato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il comportamento tenuto da UnipolSai Ass.ni Spa, come da nostra precedente news del 19.12.2019, qui di seguito riportiamo laconica risposta dell’AGCM: “le informazioni acquisite non consentono di configurare profili di inottemperanza degli impegni assunti da UnipolSai, in quanto la citata società non ha esercitato il diritto di subentro nei locali agenziali dell’agenzia assicurative”.
Secondo l’AGCM non ci sarebbe stata nessuna violazione degli impegni assunti da UnipolSai Ass.ni Spa nei confronti della stessa Autorità Garante, in quanto la Compagnia non è più subentrata nei locali agenziali (?!).
In buona sostanza, per l’Autorità Garante se la Compagnia tenta comunque di subentrare nei locali agenziali locati a nome dell’agente, pur sapendo di non poterlo fare e quindi ovviando palesemente ai principi di buona fede e correttezza, la circostanza non può essere sanzionata se di fatto poi non vi subentra.
Nel caso di specie, infatti, è bene precisare che non si è registrata una “richiesta” della Compagnia soggetta ad assenso/consenso da parte dell’agente, quanto piuttosto una vera e propria comunicazione di subentro ratificata sia al locatore che al locatario (agente).
L’Autorità Garante fa intendere che se l’agente acconsente al subentro, son fatti suoi. Bene.
Un concetto condivisibile, se vogliamo, da un punto di vista squisitamente civilistico, ma Organi di garanzia come AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e/o di vigilanza come IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) non sono certamente dei Tribunali ordinari e da loro non ci si aspetta delle “sentenze” in punta di diritto, quanto piuttosto il compito di tutelare i consumatori, vigilare, prevenire e soprattutto sanzionare i comportamenti anomali delle imprese in funzione di comportamenti che violano accordi, impegni e/o regolamenti (anche da loro stessi emanati !).
A nostro giudizio, questa funzione deterrente e sanzionatoria dell’AGCM non ha trovato applicazione nel caso di specie.
Istruzioni per l’uso: vi segnaliamo che le più importanti Compagnie assicurative, con delibera n. 24935 nel lontano 20.05.2014, hanno sottoscritto con l’Autorità Garante in questione tutta una serie di accordi, fra questi l’impegno a non pretendere e/o ordinare il subentro nei locali agenziali locati a nome dell’agente, rendendo pertanto nulle tutti i contratti di locazione “trilateri” che consentivano alle imprese assicurative di subentrare automaticamente nella locazione.
Cari agenti di assicurazione tenetelo ben presente in sede di cessazione del rapporto agenziale.