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Agents Consulting | Studio professionale di consulenza tecnico giuridica al servizio degli agenti di assicurazione

2022 12 17

E fatela na’ riunione !- 2^ parte.

Ci eravamo chiesti se lo SNA avesse intenzione di fare un ricorso al TAR nel merito di quelle avevano definito come non meglio precisate “ulteriori criticità” emerse dall’Accordo dati delle Generali Italia Spa.
Ovviamente la domanda era sarcastica, ma oggi i canali ufficiali SNA ci raccontano realmente di un ricorso, svelando anche quelle che sarebbero le “ulteriori criticità” che hanno portato a questa iniziativa.
Trattasi di un ricorso all’AGCM proprio contro l’Accordo dati di Generali, le cui motivazioni vengono spiegate in un editoriale dello stesso Sindacato che ha sentito questo irrefrenabile impulso di pagare una parcella ad uno dei soliti Avvocati per promuovere il ricorso.
La vena autoreferenziale li induce poi a convincersi di essere sempre nel giusto, tanto da domandarsi da soli: “Provate ad immaginare se non esistesse Sna o se alla guida del Sindacato non ci fosse un gruppo dirigente con le idee così chiare. Chi reagirebbe?” Già. Provate ad immaginare.
Questa, a quanto pare, la prima motivazione del ricorso: “il combinato disposto tra la precisazione che le parti, Gaa e impresa, riconoscono “la centralità delle politiche distributive della compagnia” e la previsione che i dati della clientela possano essere utilizzati dall’agente, in qualità di titolare autonomo, soltanto “in caso di risoluzione del mandato di agenzia”, configura un monomandato di fatto che elude il divieto di esclusiva introdotto dalla legge 40/2007 in tema di libertà professionali”.
Non siamo in possesso dell’Accordo dati, ma da come riportato, sembrerebbe che in caso di cessazione del rapporto con Generali, l’agente possa utilizzare i dati in qualità di “titolare autonomo” facendo venir meno qualsiasi ipotesi di concorrenza sleale e/o sviamento di clientela in caso di assunzione di altro mandato. Alla faccia dell’Accordo penalizzante per gli agenti (!).
In costanza di rapporto, invece, un qualsiasi Accordo privatistico non può essere 
contra legem e quindi ovviare alla legge n. 40/2007, ovvero a qualsiasi altra Legge dello Stato Italiano, in quanto risulterebbe del tutto nullo ed inefficace. Gli agenti delle Generali sono pertanto liberi di assumere tutti i mandati che vogliono in vigenza di rapporto, per il cui il timore che l’Accordo possa “configurare un monomandato di fatto che elude la legge” è del tutto infondato.
Secondo fattore nodale del ricorso all’AGCM, sarebbe “l’assunzione del ruolo di consulente” che la mandante tenta di sottrarre all’agente attraverso una pattuizione con i clienti agenziali, la cui firma viene raccolta con buona dose di autolesionismo masochistico dagli stessi agenti”.
Il ricorso 
quindi si basa altresì sulle “definizioni”, nella fattispecie quella di “consulente” (!?). Secondo SNA “la Direttiva Idd attribuisce agli agenti e alle rispettive sottoreti il compito specifico di analizzare, con coscienza e competenza, i needs dei loro clienti, azione che rappresenta oggi il fulcro dell’attività consulenziale prestata dall’agente ed una tale inosservanza porterebbe inoltre alla luce il contemporaneo pregiudizio patito dall’utente assicurativo, indotto a sottoscrivere quello che “vende” casa Generali e non piuttosto ciò che mette a disposizione l’offerta complessiva del mercato”.  
Se ne deduce che tra i motivi del ricorso alla AGCM, oltre la definizione di chi e come in casa Generali possa fregiarsi del titolo di “consulente”, ci sarebbe il fatto che il potenziale assicurato che si reca da un agente monomandatario delle Generali, verrebbe “indotto” a sottoscrivere un prodotto… delle Generali. Da non credersi.
Immaginiamo il cliente che si siede di fronte all’agente esclusivista delle Generali e gli chiede una polizza dell’Unipol. L’agente gli dice che vende solo polizze delle Generali ed a quel punto per fargli sottoscrivere la polizza utilizza mezzi come l’ipnosi o le minacce, costringendo pertanto l’utente assicurato a patire un pregiudizio.
Lo abbiamo letto e riletto più volte, ma il senso è quello.
Ad di là dei nostri commenti folkloristici (cui ci costringono !), è il dato politico che deve far riflettere, anzi, preoccupare.
Parliamo di un ricorso teso a far vedere che si fanno “cose”, che determina il pagamento di una parcella ad uno degli avvocati del magico cerchio SNA, che esula dalle competente della AGCM per come impostato e, soprattutto, sarà causa di un rinvio alle “calende greche” del rinnovo dell’ANA 2003.
Ebbene sì, questo ricorso non solo è del tutto inutile ma è anche deleterio in quanto incrina definitivamente i rapporti con tutti: dall’ANIA a Generali (che conta non poco al tavolo della trattativa), per finire ai presunti “colleghi di trincea” che, dritto o storto, sono collegati alle stesse Generali (Anapa ed Anagina).
Forse questo Esecutivo SNA è solo superficiale ed autoreferenziale, oppure trattasi di precisa scelta politico/strategica tesa a sancire una rottura definitiva con tutti per non rinnovare l’ANA 2003.
Sta di fatto che per lo SNA il rinnovo dell’Accordo Nazionale Agenti, non rappresenta una priorità e tantomeno una necessità: Viene prima questa sterile ripicca nei confronti dei Gruppi Agenti delle Generali e di riflesso anche nei confronti di ANAPA e poi tutto il resto.
Una scelta giustificata con motivazioni strambe, nella consapevolezza che tanto gli agenti/colleghi si “bevono” un po’ tutto (qui in effetti non gli si può dare torto !).
Forse non ve ne siete accorti, ma stanno trascinando la categoria e gli iscritti SNA in una sorta di “guerra tra poveri”.
In questo tipo di guerre normalmente si rimane da soli…ed ancora più poveri.