News

Agents Consulting | Studio professionale di consulenza tecnico giuridica al servizio degli agenti di assicurazione

Immagine ANA 03

l’ANA 2003 non è solo obsoleto ma è scritto anche malissimo -1^parte.

L’Accordo Nazionale Agenti 2003 non è solamente vetusto, circostanza che dipenderebbe esclusivamente dal mancato rinnovo rispetto alla datata scadenza. Ebbene no, questo Accordo collettivo è proprio scritto male. Molto male.
Diversi sono gli articoli che prestano il fianco alle più scorrette interpretazioni delle Compagnie.
Per assurdo la “vetustà” dell’ANA 2003 si evidenzia come il male minore rispetto alla sua ambiguità. A farne le spese, come sempre, sono gli agenti di assicurazione.
Siamo impegnati (anche sul campo giudiziario) ad affrontare da anni le criticità di questo pseudo Accordo Nazionale. Oggi vi parliamo dell’art. 28 ANA, vale a dire di quella norma che disciplina il pagamento dell’indennità sul Ramo Vita.
L’articolo in questione prevede, in estrema sintesi, che se gli incarichi per il ramo vita e danni siano durati almeno tre anni (vedremo in futuro altra anomalia su questa 
ambigua definizione !), occorre fare una proporzione tra le provvigioni percepite nell’ultimo triennio tra i rispettivi rami. Il fine è quello di appurare se è applicabile la percentuale del 4,50%, del 5,00% ovvero del 5,50% sulle provvigioni vita percepite dall’agente nell’intero rapporto.
La domanda sorge spontanea: Cosa si intende per ultimo triennio? Quello che decorre a ritroso dalla data di cessazione del rapporto, oppure l’ultimo triennio da intendersi come ultimi tre esercizi?
A leggere la norma sembrerebbe trattarsi dell’ultimo “triennio a ritroso”, in quanto non si parla di “esercizi”. Si dovrebbero pertanto calcolare provvigioni vita e danni per frazioni di anni. Ad esempio: se il rapporto di agenzia si è interrotto il 26 febbraio del 2022 occorrerebbe quantificare le provvigioni vita e danni nel periodo che intercorre tra il 27.02.2019 al 26.02.2022, per poi operare la proporzione tra i due rami.
Fin qui nulla di impossibile.
Tuttavia, del concetto di “provvigioni” fanno parte integrante anche le “sovraprovvigioni” che normalmente vengono corrisposte in un’unica soluzione 
nell’anno successivo di maturazione, per il principio della competenza. Tornando all’esempio di cui sopra, le sovraprovvigioni dal 27.02.2019 al 31.12.2019 e quelle che vanno dal 01.01.2022 al 26.02.2022, come dovrebbero essere computate visto che vengono pagate in un’unica soluzione ed in maniera traslata rispetto all’anno di maturazione?
La domanda, non ha una risposta.
La cosa più ovvia sarebbe che “per ultimo triennio” si intendessero gli ultimi tre esercizi, che poi sarebbe un concetto mutuabile dall’art. 27 ANA che, per contro, consente di quantificare con precisione sia le provvigioni che le sovraprovvigioni percepite (proprio perchè fondato sul più agevole “principio di cassa”).
La differenza non è da poco perché per un’agenzia che ha una preponderanza per il ramo Vita, la differenza sull’art. 28 potrebbe spostare moltissimi soldi nella proporzione (sempre a danno dell’agente, naturalmente). La Compagnia infatti questo famoso “triennio” lo interpreta a suo piacimento, a seconda di come meglio conviene.
La cosa più simpatica di tutte, è che questa gravissima anomalia dell’art.28 ANA non sembra interessare affatto ad uno dei soggetti che siede al tavolo del rinnovo. Parliamo del Sindacato Nazionale Agenti che dovrebbe rappresentare gli interessi degli agenti.
Nella stravagante redazione di un recente Accordo Nazionale di “fantasia” datato 2019, infatti, lo SNA ripropone la norma dell’art. 28 ANA nella medesima formula originaria del 2003. Per loro va bene così, insomma.
Delle due l’una: O non se ne sono mai accorti dell’anomalia, oppure non interessa affatto tutelare gli Agenti.
Non sapremmo quale delle due opzioni sia la peggiore, ma in genere noi propendiamo sempre per la buona fede. Possiamo quindi certificare la totale superficialità ed approssimazione con cui i rappresentanti dello SNA scrivono gli Accordi collettivi.
A proposito di Accordi collettivi, pensate un pò che tra non molto scade pure quel “fantasioso” ANA 2019 scritto dallo SNA visto che aveva una durata prevista di quattro anni.