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Warranty

l’escussione della fideiussione da parte della Compagnia

Esiste una conclamata condizione di vantaggio e di garanzia in favore delle imprese assicurative che si evidenzia sempre più spesso nella fase conclusiva del rapporto di agenzia, si chiama “fideiussione”.
Tutti gli agenti di assicurazione sono chiamati a garantire i crediti della propria mandante per mezzo di una garanzia accessoria ai sensi dell’art. 4 del vigente Accordo Nazionale Agenti che, tra l’altro, quest’anno festeggia il suo tredicesimo compleanno dal dì della scadenza. La fideiussione a “semplice richiesta” garantisce la Compagnia da qualsivoglia credito da quest’ultima vantato. Che il credito sia fondato, infondato, artefatto, che abbia ad oggetto partite assicurative o meno, oppure presunti crediti più volte contestati dall’agente, non ha alcuna rilevanza. La Compagnia escute dalla Banca il credito che più le piace nel limite massimo delle somme garantite, non deve dimostrare nulla, non deve documentare nulla, basta chiedere insomma.
Anche se il verbale di riconsegna non è firmato dall’agente, se le somme pretese sono state oggetto di plurime contestazioni, se il rendiconto finale viene disconosciuto dall’agente e se le presunte somme dovute non rivengono dai saldi di cassa ma da partite non assicurative e/o da crediti artefatti, il fideiussore viene chiamato a pagare.
E’ quanto accaduto ad un ex agente della Reale Mutua Assicurazioni che ha tentato di opporsi all’indebita escussione della fideiussione in essere per mezzo di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c..
Se la Banca nel frattempo non adempie in attesa (giustamente) dell’ordinanza del Giudice, viene addirittura minacciata dalla Compagnia di ricorsi e segnalazioni alla Banca d’Italia.
Nel caso di specie, oggetto di escussione della fideiussione, un presunto credito di quasi 100 mila euro per una “rivalsa portafoglio” oggetto da anni di una miriade di contestazioni scritte da parte dell’agente.
La Compagnia, infatti, nel corso del rapporto aveva disdettato all’agente buona parte del portafoglio non mancando nel frattempo di far “scappare” collaboratori e subagenti dell’intermediario per effetto di una politica tariffaria fuori mercato. La rivalsa portafoglio si è rilevata ben presto assolutamente incongrua in proporzione alla redditività del portafoglio affidato.
Nulla da fare, agli occhi del Magistrato prevale la semplice esistenza della garanzia accessoria che viene riconosciuta sempre e comunque, neanche la exceptio doli, vale a dire l’eccezione di dolo, viene presa in considerazione.
Sulla base di questa garanzia assoluta, per assurdo, se un domani una Compagnia assicurativa dovesse essere in difficoltà, sull’orlo del fallimento, ovvero una dirigenza senza scrupoli volesse frodare la propria rete agenziale, potrebbe tranquillamente escutere qualche centinaio di fideiussioni prestate dagli agenti.
In buona sostanza: la Compagnia chiede, la banca paga senza alcuna verifica della fondatezza della richiesta e poi si rivale sull’agente. Qualora qualcuna delle parti sottoscrittrici dell’ANA deputata a rappresentare gli agenti si sia mai posta il problema, confermiamo in questa sede che trattasi di un Istituto che andrebbe quanto meno calibrato in ragione della peculiare rapporto di agenzia assicurativa. Chissà che non ci ascoltino.