I conteggi delle indennità di fine rapporto: interessante Ordinanza Tribunale Bologna.
Analizziamo un’interessante Ordinanza di cui siamo venuti in possesso (Vedere Ordinanza). La vicenda trae origine dalla (legittima) pretesa di un ex agente assicurativo di ottenere dalla Compagnia i conteggi delle indennità di fine rapporto. Adempimento al quale l’ex mandante non aveva fatto fronte, anzi, nelle more, aveva addirittura trasformato l’iniziale recesso ad nutum in una revoca per giusta causa.
L’avvocato dell’ex agente, ritenendo sussistere i requisiti di legge, chiedeva ed otteneva dal Tribunale civile di Bologna un decreto ingiuntivo in danno della Compagnia finalizzato alla consegna dei conteggi delle indennità di fine rapporto e dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Tuttavia, a seguito di opposizione proposta dalla Compagnia ingiunta, lo stesso Tribunale, con l’Ordinanza in commento, revocava il decreto ingiuntivo precedentemente emesso, offrendo interessanti argomentazioni di carattere giuridico e dall’indubbio risvolto pratico, che qui di seguito esaminiamo.
Innanzi tutto, il Giudice ha precisato che la mancata consegna dei conteggi delle indennità di fine rapporto da parte della Compagnia non può fondare l’emissione di un decreto ingiuntivo non sussistendo, in detta ipotesi, i requisiti della “cosa mobile determinata” ai sensi dell’art. 633, co. 1, c.p.c.
In particolare, è stato osservato che i richiesti conteggi non possono essere considerati alla stregua di un documento già esistente e nella disponibilità della Compagnia (per il quale, dunque, possa essere ordinata l’immediata consegna), bensì di un vero e proprio elaborato che la controparte deve predisporre previa valutazione di dati contabili e norme contrattuali.
Nondimeno, nel caso di specie, la Compagnia opponente, a seguito della intervenuta revoca per giusta causa, sarebbe stata tenuta ad elaborare i conteggi di somme in parte ritenute contrattualmente non dovute.
Stante le suddette contestazioni, va da sé che la naturale collocazione processuale di siffatte pretese, non può essere il procedimento per ingiunzione (percorso infruttuosamente dall’avvocato dell’agente), bensì quello ordinario a cognizione piena nel contesto del quale (osserva il Tribunale di Bologna), attraverso la documentazione contabile prodotta dalle parti in causa (nonché, aggiungiamo noi, in forza della corretta individuazione del titolo del recesso), verosimilmente a seguito di verifica tecnica mediante CTU contabile, si perverrebbe all’accertamento della somma eventualmente dovuta all’ex agente.
Né, secondo il Giudice adito, rileva in termini assoluti il richiamo fatto all’art. 34 ANA che, al primo comma, impone alla Compagnia di comunicare all’ex agente il conteggio delle indennità di cui agli artt. da 24 a 33 ANA 2003, entro 90 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia. Detto obbligo, sempre secondo il Giudice, andrebbe contemperato con quanto lo stesso art. 34 stabilisce ai commi successivi in relazione alla “definitiva concorde chiusura dei conti” (cui segue l’eventuale conguaglio in favore dell’ex agente), alla “definitiva chiusura dei conti, consensuale o giudiziale” (per il pagamento delle indennità di fine rapporto in caso di revoca per giusta causa) e, in ogni caso, “dedotto quanto sia dovuto dall’agente all’impresa”.
Secondo le argomentazioni del Tribunale di Bologna, sembrerebbe che la mera sussistenza di contestazioni in ordine alle vicende inerenti lo scioglimento contrattuale, già di per sé giustificherebbe l’esclusione del diritto dell’ex agente di conseguire tout court la consegna di conteggi a prescindere da una verifica a tutto tondo del dare-avere complessivo tra le parti.
Pare innegabile che, sotto alcuni aspetti, l’ordinanza in esame appaia oltremodo restrittiva in relazione ai diritti dell’ex agente. A nostro giudizio deve comunque distinguersi il diritto alla conoscenza delle indennità di fine rapporto, anche in un’ottica di trasparenza e correttezza contrattuale (che sempre andrebbe garantito all’agente anche con proiezioni provvisorie in pendenza di mandato), dalla strumentale pretesa della ostensione dei conteggi al fine di ottenere il pagamento delle ivi previste indennità a mezzo di decreto ingiuntivo.
Se così non fosse, da un lato le Compagnie assicurative sarebbero legittimate a non comunicare alcun conteggio delle indennità (essendo, in tal senso, sufficiente opporre contestazioni anche di carattere pretestuoso al proprio ex agente in sede di scioglimento contrattuale), dall’altro, proprio l’ex agente (già di per sé parte contrattualmente più debole) si ritroverebbe costretto a ricorrere alla giustizia ordinaria per far valere il proprio diritto alla corresponsione delle indennità di fine rapporto pur essendo all’oscuro dei dati contabili relativi al proprio stesso rapporto contrattuale, demandando il tutto ad una CTU giudiziale !.
L’ordinanza tuttavia dovrebbe far riflettere sull’importanza di una preventiva consulenza ed assistenza specializzata che possa preparare (anche a livello documentale) il terreno per una soluzione giudiziale o stragiudiziale dell’eventuale controversia con la propria mandante, sin dalla fase dello scioglimento del rapporto di agenzia.
La sola buona volontà dell’avvocato del Cliente che si ritrova ad affrontare per la prima volta la materia del rapporto di agenzia assicurativa, potrebbe non portare ai risultati desiderati (anzi).