Cassazione Civile sez. Tributaria: la deducibilità fiscale della rivalsa portafoglio
Riportiamo una recentissima sentenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (vedere sentenza Cassazione. sez. tributaria) che a nostro giudizio non aggiunge e non toglie nulla al principio della “rivalsa portafoglio” che la Suprema Corte equipara da sempre ad “avviamento”. La Cassazione ha chiarito più volte in passato che l’agente che subentra riceve sì un’agenzia dotata di avviamento, ma ha l’obbligo di far fronte al pagamento della rivalsa, a titolo di rimborso dell’indennità versata dalla preponente all’agente cessato a compensazione del perduto avviamento, con la precisazione che tale rivalsa è parametrata al valore economico del portafoglio attribuito all’agente subentrante.
Così inquadrata sul piano civilistico, la figura dell’indennità/rivalsa, non v’è ragione perché essa, sul versante tributario, non sia assoggettata alle regole previste dal Testo Unico per l’ammortamento dei beni immateriali (art. 103, t.u.i.r.), ossia alla prescrizione dello stesso art., comma 3, per cui “Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso”.
Riteniamo che ben pochi consulenti fiscali e commerciali non abbiamo applicato questo principio alla “rivalsa portafoglio” addebitata ai loro clienti agenti di assicurazione: è chiara la non deducibilità, in unica soluzione, nell’annualità nella quale era stata “spesata” la rivalsa, ossia nell’esercizio in cui quel costo era stato sostenuto.
Trattasi di problematica irrilevante ed inutilmente cavalcata da qualcuno.
E’ ben chiaro che le criticità dell’attuale Istituto della “rivalsa portafoglio” ex art. 37 ANA 2003, siano ben altre e non sono certamente di carattere fiscale.