Cassazione: disdette portafoglio Compagnie e mancata previsione ANA 2003.
Qualche anno fa, precisamente con sentenza n. 5221/16, la Cassazione ha precisato che “per riduzione di portafoglio deve intendersi una diminuzione sul presupposto non già di una sua dismissione, con la correlativa perdita di disponibilità dalla preponente, ma di un suo trasferimento (o frazionamento) in favore di altri”.
Significa che la Suprema Corte, circoscrivendo la portata della riduzione di portafoglio alle ipotesi in cui la Compagnia preponente ne mantenga la disponibilità, ha escluso l’operatività dell’istituto dell’art. 8 bis ANA 2003 (riduzione del portafoglio di agenzia) nelle ipotesi in cui la contrazione di portafoglio riguardi non solo l’agente, ma anche l’impresa. E’ quanto avviene nel caso in cui la Compagnia disdetti direttamente le polizze e/o nell’ipotesi in cui queste ultime non siano rinnovate dai clienti.
Ne consegue un paradosso nel paradosso che, manco a dirlo, risulta essere in favore delle Imprese assicurative.
In buona sostanza una Compagnia, dopo aver affidato ad un agente il portafoglio di altro collega, potrebbe avviare a piacimento una campagna di disdette direttamente presso gli assicurati, fino ad azzerarlo completamente. In alternativa, potrebbe ridurre la scontistica riservata all’agenzia e/o aumentare a dismisura le tariffe, costringendo gli assicurati a non rinnovare.
In tutti questi casi, a fronte delle manovre della mandante che verrebbero a determinare zero introiti per quel portafoglio affidato, permane in capo all’agente affidatario l’obbligo di continuare a pagare la “rivalsa portafoglio” e gli stipendi ai dipendenti eventualmente ereditati dalla precedente gestione (che come ben noto seguono il portafoglio !).
Trattasi di vulnus dell’Accordo Nazionale che ha determinato la soccombenza di diversi agenti nelle cause istruite nei confronti delle mandanti. Ovviamente la responsabilità maggiore non può che essere in capo a SNA ed UNAPASS che all’epoca si son “dimenticate” di non prevedere questo particolare modus operandi delle Compagnie, peraltro in voga da sempre (!).
Un ennesimo “regalo” di SNA agli agenti di assicurazione che, dopo aver perso il CUNCA per non aver rinnovato gli incarichi ai membri del Collegio Unico, si vedono penalizzati da questa ulteriore gravissima mancanza dell’art. 8 bis. ANA ‘03.
Non è un caso che nella bozza di rinnovo dell’ANA proposta da SNA, quest’ultima si sia ricordata di “correggere” l’art. 8 bis con l’inserimento della “disdetta di portafoglio” tra le cause di “riduzione del portafoglio di agenzia” da remunerare.
Ancora una volta, non possiamo che fare i nostri complimenti alla rappresentanza istituzionale degli agenti di assicurazione che si vanta essere efficace ed efficiente. Un autentico baluardo a tutela degli agenti insomma.