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Sara As

Smontata ipotesi di appropriazione indebita – 1° puntata

Nell’estate 2016 abbiamo assistito un agente storico della SARA Assicurazioni spa che, nonostante le ottime performance produttive registrate in quasi trent’anni di attività, si era stancato dei discutibili atteggiamenti della Compagnia, di addebiti non dovuti e di politiche sempre più limitative e deleterie per i suoi interessi e per la sua attività professionale. Dopo attenta analisi ravvisammo gli estremi affinché l’Agente revocasse per giusta causa la mandante, come di fatto accadde.
Nel corso delle operazioni di riconsegna, i comportamenti degli ispettori della Compagnia hanno confermato e rafforzato nell’ex Agente la sofferta decisione di recedere con tale modalità.
La situazione infatti è definitivamente precipitata proprio nella fase di chiusura, nel corso della quale si è registrato il reiterato rifiuto degli ispettori a prelevare gli assegni circolari immediatamente predisposti dall’agente per il saldo di cassa unitamente ad atteggiamenti ostruzionistici volti addirittura a precludere al mandatario il diritto d’inserire nel corpo del verbale le sue dichiarazioni. Stante il comportamento dell’impresa, si decise di non firmare il verbale unilateralmente redatto dagli ispettori ed in considerazione del rinnovato rifiuto al prelievo degli assegni, di astenersi anche dal versamento quale forma di garanzia e tutela dell’agente (anche in ragione dei cospicui crediti vantati da quest’ultimo!).
La mancata sottoscrizione del verbale di riconsegna da parte dell’agente, ha fatto sì che il documento gli venisse successivamente notificato a mezzo posta, ed all’atto della ricezione esso risultava addirittura modificato rispetto alla sua versione originale. Nel modificare il verbale l’ex mandante evidentemente non si è fatta alcuno scrupolo nell’incorrere nel reato di cui all’art. 485 del codice penale (forse consapevole dell’intervenuta depenalizzazione!).
La SARA assicurazioni S.p.A, ad ogni modo, ha pensato bene di denunciare l’ex mandatario per il reato di appropriazione indebita, ottenendo però un’archiviazione della denuncia penale da parte del PM del Tribunale competente che così motivava la decisione (ved. All.1):“Nel caso in esame, sussiste un contesto di conflittualità tra le parti nato dalla cessazione del rapporto sussistente tra le stesse a seguito della quale sono state avanzate opposte pretese.
In primo luogo, anche a fronte di tale conflittualità, non può ritenersi che l’indagato abbia esercitato degli atti di signoria tali da integrare l’appropriazione indebita. Ora anche se si supera tale rilievo, si crede che avendo egli agito con la convinzione di vantare un proprio credito, non è integrato il dolo specifico per cui avrebbe agito per procurarsi un ingiusto profitto previsto dall’art. 646 c.p., con la conseguenza che in ogni caso difetterebbe l’elemento psicologico del reato.”
Non soddisfatta, SARA Ass.ni spa, si opponeva alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero ed il GIP del medesimo Tribunale, dichiarava a sua volta inammissibile l’opposizione confermando l’archiviazione del presunto reato con la motivazione che segue (ved. All.2):“Dalla memoria difensiva prodotta dall’indagato e dai documenti ad essa allegati, emerge che egli abbia messo a disposizione della compagnia, mediante assegni circolari, le somme richiestegli, dal che può inferirsi l’assenza di qualsivoglia volontà appropriativa e, quindi, la riconducibilità della vicenda in un mero contrasto di pretese creditorie contrapposte, rilevante solo in sede civile.”. In ragione della linearità e coerenza posta in essere, i fatti hanno dato ragione all’Agente da noi assistito.
Su richiesta del nostro cliente, in considerazione della frequente caratteristica di esclusiva degli agenti SARA nei capoluoghi di provincia, nei provvedimenti allegati abbiamo provveduto ad oscurare anche i riferimenti al Tribunale di competenza al fine di non individuare l’agente in questione.