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Gli interessi sulla rivalsa portafoglio – Parte seconda

Completiamo il tema degli interessi sulla rivalsa portafoglio, analizzando un problema che nessuno si pone: la congruenza degli interessi stessi. Nel lontano, anzi, nel lontanissimo, 2003 all’atto del rinnovo dell’Accordo Nazionale Agenti i tassi di interessi volavano fino anche al 5%. All’epoca introdurre nell’Accordo collettivo un tasso del 3% in riferimento agli interessi da calcolare sul piano di ammortamento della rivalsa ex art. 37 ANA, paradossalmente poteva anche considerarsi un “trattamento di favore” per gli agenti.
Peccato che in primis la norma risultava veramente poco chiara (al pari del precedente Accordo Nazionale del 1994) e soprattutto nell’ambiguità della previsione contrattuale era prevedibile che prevalesse l’interpretazione delle Compagnie, con buona pace delle rappresentanze degli intermediari sempre poco lungimiranti sotto questo punto di vista.
Con il passare degli anni le evoluzioni dei mercati finanziari han fatto sì che i tassi d’interesse si ridimensionassero notevolmente. D’altronde ci sarà una ragione per cui normalmente le scadenze degli Accordi Collettivi vengono fissati nell’ordine dei tre o quattro anni, la finalità è proprio quella di adeguare le norme della contrattazione alle evoluzioni legislative, alle condizioni del mercato etc.
Nel caso del rinnovo dell’ANA le parti sono ancora nella fase del confronto (ad appena quindici anni dalla scadenza !).
Ad ogni modo, se il 3% previsto dall’ANA 2003 poteva apparire un “trattamento di favore” in ragione dei tassi d’interessi dell’epoca, oggi quella previsione risulta estremamente penalizzante visti gli attuali tassi che viaggiano intorno all’1,30 %.
Probabilmente il tasso di interesse dell’ANA 2003 non rientra ancora nel concetto di “usura” ma per certo è un macigno enorme nell’economia di un’agenzia alla quale viene addebitata una rivalsa portafoglio.
Vi raccontiamo cosa sta accadendo in alcuni casi, proprio in ragione dei pesantissimi interessi previsti dall’ANA sulla rivalsa portafoglio. Ci sono società/agenti che, anziché farsi liquidare le indennità di fine rapporto in caso di fuoriuscita di uno dei soci, preferiscono addirittura contrarre un mutuo bancario e liquidare il socio uscente, mantenendo l’anzianità di servizio.
Basandosi unicamente sui numeri, il principio non sarebbe neanche erroneo visto gli attuali tassi interessi in confronto a quelli dell’ANA. Se poi il socio superstite non ha la liquidità per remunerare il socio uscente, questa potrebbe anche essere una soluzione che al tempo stesso salvaguarda l’anzianità di servizio ed evita il “problema” rivalsa con i pesantissimi interessi previsti dall’ANA 2003.
Per contro, se in caso di cessazione anticipata del rapporto di agenzia, viene a stopparsi anche il pagamento della rivalsa, nell’ipotesi di un mutuo bancario quest’ultimo va ovviamente onorato fino alla sua naturale scadenza a prescindere dall’esistenza o meno del rapporto di agenzia.
Si potrebbe obiettare che, mantenendo l’anzianità di servizio, le indennità alla cessazione del rapporto risulterebbero ben più cospicue tanto da consentire l’estinzione anticipata del mutuo stesso: Vero e falso al tempo stesso.
Le obiezioni sul punto potrebbero essere molteplici infatti. Siete certi che i rinnovi contrattuali dell’ANA mantengano inalterata la proporzione tra le indennità da percepire ed il mutuo bancario nel frattempo contratto? Ma soprattutto, siete certi di percepirle le indennità di fine rapporto all’atto della cessazione del rapporto? siete certi che alla cessazione non vi siano addebiti, storni e rilievi di svariata natura tali da annullare qualsivoglia beneficio connesso all’anzianità maturata? potremmo andare avanti all’infinito con questo tipo di obiezioni, ma ci fermiamo qui.
Nessuno è in grado di prevedere il futuro e spesso e volentieri qualche Compagnia pur di non pagare una “milionata” di indennità rivenienti magari da trent’anni ininterrotti di servizio, potrebbe tirar fuori all’occorrenza qualche “birichinata”. Per il management della Compagnia sarebbe una medaglia da mettersi al petto soprattutto nei confronti del consiglio di amministrazione e non pensiate che non sia già accaduto.
A nostro modesto avviso, non è mai conveniente accumulare una indennità così cospicua. Lo sarebbe nella certezza delle norme e nella certezza della correttezza e buona fede di controparte. Due elementi aleatori. Troppo aleatori.
Consigli per l’uso: fatevi liquidare le indennità di fine rapporto e date seguito a quanto già scritto nella nostra news che precede, oppure fatevi liquidare le indennità e … cambiate Compagnia.