Gli interessi sulla rivalsa portafoglio – Parte prima.
Parliamo di un tema particolarmente scottante che riguarda la “rivalsa portafoglio” prevista dall’art. 37 dell’ANA.
Ci siamo già occupati del pagamento delle rivalse incongrue rispetto al concreto affidamento del portafoglio https://www.agentsconsulting.com/2021/la-rivalsa-portafoglio-precedenti-giurisprudenziali-ed-arroganza-delle-compagnie/, in questa news (e nella prossima !) affrontiamo invece la problematica degli interessi sulla rivalsa portafoglio. Vi aspettano due news piuttosto interessanti.
L’art. 37, II comma, ANA 2003 prevede che: “il versamento dell’importo della rivalsa viene effettuato in rate annuali, uguali ed anticipate, comprensive dell’interesse annuo del 3%”. Cosa vuol dire esattamente “comprensive dell’interesse annuo del 3%” e come si calcola questo interesse?
Formula più ampia ed ambigua, non poteva essere utilizzata da chi ha scritto la norma dell’Accordo Nazionale. Essa è suscettibile d’interpretazioni, e fra queste spicca quella delle Imprese assicurative, che poi è l’unica a trovare applicazione: il calcolo degli interessi è da effettuarsi sulla base di un piano di ammortamento alla francese con rata costante (normalmente è questo il criterio adottato).
In buona sostanza, i criteri di calcolo degli interessi previsti dall’art. 37 ANA, sono equiparabili a quelli di un vero e proprio “mutuo” con l’applicazione d’interessi composti. E’ come se la Compagnia fosse un Istituto di credito e l’agente di assicurazioni un cliente richiedente mutuo (!?).
Vi sembra normale tutto questo? A noi no. La ratio della rivalsa portafoglio sottintende una semplice “partita di giro” e non certo l’erogazione di un mutuo come vorrebbe la parte contrattuale più forte (Compagnie).
La compagnia addebita all’agente entrante le indennità di fine rapporto corrisposte all’agente uscente ed interpreta la norma dell’art. 37 ANA in modo tale da approntare un calcolo degli interessi che, udite udite, determina un lucro fino al 20% del capitale iniziale. Per intenderci: una già pesante rivalsa di 300 mila euro da pagarsi in dodici anni, a consuntivo si trasforma per il povero agente in una ancor più pesante rivalsa di 360 mila euro.
Non è dato comprendersi del perché questa prassi/modalità di calcolo degli interessi debba avere “forza di legge”. Non è dato comprendersi del perché lo SNA non sia mai intervenuto sull’argomento, ma di sicuro ben si comprende del perché all’ANIA faccia comodo mantenere in vita questo vetusto Accordo collettivo.
Tra l’altro, in caso di cessazione anticipata del mandato di agenzia, non è che viene rivisto il piano di ammortamento originario parametrandolo sulla effettiva durata del rapporto stesso. Assolutamente no, rimane tutto invariato per cui l’agente si è comunque ritrovato a pagare anticipatamente interessi per un piano di ammortamento della durata di dodici anni (!?).
Quindi? vi starete chiedendo.
E quindi interpretiamo la norma dell’art. 37 ANA nella più semplice e più logica ottica della “partita di giro”, con un calcolo degli interessi nell’interesse della parte contrattuale più debole. Scusate il gioco di parole.
Prendiamo la famosa rivalsa da 300 mila euro da pagarsi in dodici anni. All’ammontare della “rata capitale” annua pari a 25.000,00 €, applichiamo l’interesse semplice del 3% che determina un quota interessi annua di appena 750,00 €. Moltiplicate questo importo per 12 ed otterrete un interesse complessivo di 9.000,00 € in luogo dei 60.000,00€ calcolati come se avessimo chiesto un mutuo ad una banca. Vi sembra poco ?
Ma c’è di più. In questo modo, anche caso di cessazione anticipata del mandato di agenzia, l’agente ha comunque pagato interessi parametrati all’effettiva durata del rapporto stesso e non in via anticipata su di una ipotetica durata di dodici anni.
Abbiamo sollevato il problema in diverse cause civili in questi ultimi anni ed i relativi CTU hanno riconosciuto questa anomalia. Ad alcuni agenti da noi assistiti, abbiamo fatto chiedere questa modalità di calcolo degli interessi e di fatto stanno pagando alla compagnia la rivalsa sulla base di un piano di ammortamento più congruo rispetto al concetto di rivalsa.
In ogni caso, il consiglio è quello di scrivere in Compagnia e chiedere il ricalcolo della rivalsa sulla base di questo criterio, certamente più congruo e più logico rispetto a quello unilateralmente imposto dall’Impresa.