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Le furbate delle Compagnie sulle indennità degli agenti – Quinta puntata

Analizziamo l’ennesimo caso in cui i responsabili dell’ufficio preposto allo sviluppo dei conteggi delle indennità di fine rapporto, fanno i furbi. Se non fanno i furbi, siano al cospetto di funzionari disattenti e/o inadeguati. In tutta sincerità, non sapremmo quale delle due ipotesi sia la peggiore.
Ci sono agenzie che hanno una maggiore propensione allo sviluppo degli affari nel ramo vita piuttosto che in tutti gli altri rami danni. Questa particolare propensione viene premiata dall’art. 28 dell’Accordo Nazionale Agenti, vale a dire la specifica indennità volta a remunerare la produzione nel ramo Vita.
Questo “premio” consiste nell’innalzare l’aliquota riservate al calcolo dell’indennità in questione che di base viene individuata nel 4,50% delle provvigioni liquidate all’agente nel corso dell’intera gestione del rapporto.
Occorre quindi fare la sommatoria di tutte le provvigioni vita (ed ovviamente delle sovraprovvigioni) percepite dall’agente nel corso dell’intero rapporto, vale a dire dal primo fino all’ultimo giorno di lavoro.
Nel fare questo tipo di calcolo ai sensi del primo e del secondo alinea del II comma dello stesso art. 28 ANA, occorre fare contestualmente una proporzione tra quanto liquidato all’agente per provvigioni nel ramo vita nell’ultimo triennio precedente lo scioglimento contrattuale e quanto liquidatogli per gli altri rami nello stesso periodo. La finalità è per l’appunto, quella di verificare l’eventuale propensione alla raccolta di affari vita.
Se questa proporzione evidenzia che sia stato liquidato per le provvigioni del ramo vita più del 25% delle provvigioni corrisposte all’agente per gli altri rami, l’aliquota base passa infatti dal 4,50% al 5%.
Se invece la proporzione determina che sia stato liquidato per le provvigioni del ramo vita più del 50% delle provvigioni corrisposte all’agente per gli altri rami, il calcolo è ancora più vantaggioso seppur leggermente più complesso. La norma prevede infatti che “l’aliquota viene innalzata al 5,50%, tuttavia sugli importi di provvigioni vita, fino ad una media di euro 15.000 annui per tutta la durata della gestione, è da applicare l’aliquota del 6%”.
Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che la media provvigionale dell’ultimo triennio degli “altri rami” sia pari a 120 mila euro mentre quella del vita sia di 80 mila euro. Queste ultime rappresentano in proporzione il 66% delle provvigioni degli altri rami per cui il rapporto è superiore al 50%.
Se il mandato di agenzia ha avuto una durata di 12 anni, occorre moltiplicare 15.000,00€ per 12 e sull’importo di 180.000,00€ che se ne consegue, si applica la percentuale del 6% ottenendo un primo “scaglione” d’indennità pari a 10.800,00€.
Il secondo “scaglione” lo si ottiene sottraendo dall’importo complessivo delle provvigioni vita percepite nel corso del rapporto, i predetti 180.000,00€ ed applicando su questa differenza la percentuale del 5,50%.
La sommatoria tra i due scaglioni determinerà l’indennità finale ex art. 28 ANA.
L’applicazione dell’art. 28 ANA, II comma, primo alinea, in luogo del II alinea (come spesso fanno le Compagnie), può determinare diverse decine di migliaia di euro in meno sull’indennità del ramo vita. L’agente non se accorge affatto e normalmente firma la quietanza di accettazione delle somme predisposta dalla mandante che, normalmente, contiene anche la liberatoria del “non avere più nulla a pretendere”.