Le furbate delle Compagnie sulle indennità degli agenti- Quarta puntata.
Vi raccontiamo un paio di consulenze fatte i passato che hanno del “surreale”. Due situazioni sostanzialmente analoghe. Mandati di Compagnie diverse intestati ad agenti persone fisiche in “procinto” di raggiungere il limite di età di cui all’art. 17 dell’Accordo Nazionale Agenti.
O meglio, uno dei due aveva già compiuto il 65° anno di età di cui al II comma dell’art. 17 ANA, l’altro intermediario invece li avrebbe compiuti l’anno successivo.
V’è una particolare previsione dell’Accordo collettivo per cui tutti gli agenti di assicurazione, per convenzione, compiono gli anni al 31 dicembre. Basterebbe leggere la norma dello stesso art. 17, IV comma, ANA per verificare che: “I limiti di età si intendono raggiunti al 31 dicembre dell’anno di compimento”. Una sorta di “birthday of insurance agents”, trattasi insomma di una finzione contrattuale.
Gli intermediari sono convinti di essere nati in un dato giorno ed in un dato mese, ma per l’ANA ‘03 sono tutti nati il 31 dicembre: sono tutti “capricorno” e festeggiano insieme compleanno e capodanno. Scherzi a parte, sembra una cosa irrilevante ma non lo è affatto.
E’accaduto che una delle due Compagnie in premessa, abbia provveduto a recedere per sopraggiunti limiti di età nei confronti dell’agente che alla data del 12 settembre compiva il suo sessantacinquesimo compleanno. Come da “finzione contrattuale”, in realtà egli avrebbe compiuto il 65° anno di età soltanto il 31/12 successivo. Orbene, in data 15 settembre la Compagnia pensa bene di inviare una Pec di recesso per “sopraggiunti limiti di età” fissando le operazioni di riconsegna al 16 ottobre successivo con tanto di “La ringraziamo sentitamente per i tanti anni di collaborazione”. Per l’agente, manco a dirlo, tutto normale e regolare.
“La ringraziamo sentitamente”…di che ? Per effetto del compimento degli anni al 31/12 successivo, quella comunicazione di recesso poteva a tutti gli effetti considerarsi un vero e proprio scioglimento ad nutum con tanto di (erronea) motivazione ai sensi dell’art. 12, II comma, punto 1) ANA. Le conseguenze? il pagamento in favore dell’agente delle cospicua somma aggiuntiva e dell’indennità sostitutiva del preavviso. La situazione si è risolta con una “magnanima” concessione dell’agente che ha rinunciato a far valere l’erroneo scioglimento contrattuale.
Analoga circostanza si è concretizzata con altro agente, anch’egli revocato per sopraggiunti limiti di età all’esatto compimento del 66° anno di età. La Compagnia ha pensato bene di corrispondergli il 40% della somma aggiuntiva di cui all’art. 12A ANA ’03 in quanto a suo giudizio aveva compiuto il sessantaseiesimo compleanno. Ovviamente gli spettava il 70% della somma aggiuntiva visto che rientrava ancora nel 65° anno.
Anche in questo caso la situazione si è risolta con una “magnanima” concessione dell’agente.
La morale è che gli agenti sono magnanimi e regalano i loro soldi alle Compagnie che ne hanno tanto bisogno, però non si può dire che queste ultime difettano di educazione visto che “sentitamente ringraziano”.