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Agents Consulting | Studio professionale di consulenza tecnico giuridica al servizio degli agenti di assicurazione

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Punita la “fantasia” di Groupama

Nel corso di una CTU richiesta in una causa istruita presso il Tribunale di Roma nei confronti della Groupama Ass.ni Spa, abbiamo smontato l’ennesimo atto di arroganza delle imprese assicurative a danno degli agenti. Questa volta la vicenda assume contorni grotteschi, se si pensa a cosa sono stati capaci “d’inventare” i signori della Groupama all’atto del pagamento delle c.d. “provvigioni maturande” di cui all’art. 20 ANA. E’ capitato, infatti, che un ex agente di Barletta all’atto della liquidazione si sia visto decurtare 7.425,00 € dall’ammontare dovuto a titolo di provvigioni a maturare. L’addebito è stato “giustificato” dalla Compagnia con la previsione di cui al I comma dello stesso art. 20 ANA che così recita: “sono riconosciute all’agente uscente o agli eredi dell’agente deceduto, al netto di eventuali oneri”.
Sull’espressione: “al netto di eventuali oneri”, Groupama ha architettato un’autentica sceneggiatura degna del miglior film comico, in virtù della quale si son fatti avere dall’agente subentrante tutte le fatture inerenti utenze, bollette del telefono, gas, luce ed addirittura spese di pulizie sostenute da quest’ultimo nel primo anno di gestione ed han pensato bene di decurtarle dalle provvigioni a maturare spettanti all’agente uscente. In buona sostanza, l’ammontare dei più comuni costi di esercizio affrontati dal nuovo agente nel suo primo anno di gestione, sono stati posti a carico dell’agente uscente (!?).
Lo stravagante principio introdotto da Groupama, vedrebbe l’agente uscente farsi carico dei costi di gestione sostenuti nel primo anno dall’agente subentrante, previo compensazione con le provvigioni ex art. 20 ANA. In ragione dell’arbitraria estensione interpretativa del concetto “eventuali oneri”, potrebbe essere lecito che l’agente subentrante si sgravi anche i costi del carburante e le rate del leasing dell’autovettura aziendale, i fitti di agenzia e perché no?…anche delle spese del parrucchiere delle proprie impiegate (c’è chi le fa rientrare tra i c.d. “costi di rappresentanza” !!).
Inutile sottolineare che per “al netto di eventuali oneri” l’Accordo Nazionale intenda eventuali(per l’appunto) oneri rivenienti da provvigioni da riconoscere a terzi (es. subagenti) ovvero oneri sostenuti per effetto di recupero giudiziario di dette provvigioni a maturare, qualora vi siano peraltro specifici accordi in tal senso. Si è tuttavia resa necessaria una causa con annessa CTU, per “spiegare” a Groupama la differenza tra “eventuali oneri” e “costi certi”, per quanto ne fossero ben consci visto e considerato che l’ex agente di Barletta ci consta essere l’unico destinatario di un simile trattamento tra gli intermediari di Groupama.
Superfluo ogni commento su di una multinazionale delle assicurazioni che tenta con questi inqualificabili stratagemmi, di sottrarre poche migliaia di euro ad un (anziano) ex agente.
La CTU condotta dagli incaricati della Agents Consulting, a tutela degli interessi dell’Agente in qualità di Consulenti Tecnici di Parte (CTP), ha nel complesso riconosciuto all’ex intermediario l’importo di oltre 38.000,00 €. La causa, infatti, aveva ad oggetto anche le indennità di cui all’art. 8 bis Ana per il portafoglio direttamente stornato negli anni dalla Compagnia. Riteniamo che non vi siano Agenti che nella loro vita professionale non abbiano subito un “attacco” del genere da parte della mandante per mezzo di massicce campagne di “disdetta polizze” che talvolta falcidiano i portafogli degli intermediari. Non reputiamo certamente azzardato affermare che la maggior parte degli intermediari si ritrovi ad accettare supinamente tali imposizioni. Riduzioni di portafoglio imposte dalla compagnia, non solo non possono superare determinati limiti in proporzione al portafoglio gestito, ma devono essere effettuate con modalità e tempi ben definiti, pena lo scioglimento contrattuale imputabile alla stessa mandante ma, soprattutto, devono essere risarcite per mezzo delle indennità di cui all’art. 8 bis Ana. Ad maiora.