Le furbate delle Compagnie sulle indennità degli agenti- Seconda puntata.
Questa volta vi parliamo di una furbata delle Compagnie Assicurative in un caso ben specifico, ma non per questo meno frequente.
In caso di revoca per sopraggiunti limiti di età dei delegati assicurativi soci delle società/agenti (entro il limite del 67° anno), si applicano le previsioni di cui al V comma dell’art. 17 ANA 2003, tuttavia se andate a cercare questo V comma nell’art. 17 della copia dell’Accordo Nazionale in vostro possesso, non lo troverete.
La modifica dell’art 17 ANA è intervenuta in data 21.09.2005 con accordo tra le parti contrattuali (ANIA, SNA ed UNAPASS) che pertanto hanno aggiunto il “V comma” in questione.
L’art. 17, V comma, ANA 2003 così recita: «Nel caso di contratto di agenzia stipulato con una società regolarmente costituita, l’impresa può chiedere alla società l’uscita del soggetto o dei soggetti di cui all’art. 2, V comma, per avere il soggetto raggiunto il limite di età di cui al presente articolo. I commi I, II, III e IV dell’articolo 2 bis si applicano anche nel caso di uscita di uno di tali soggetti per raggiunto limite di età che sia stata richiesta dall’impresa. Nel caso in cui l’uscita per avere il soggetto raggiunto i limiti di età sia stata richiesta dall’impresa spetterà alla società agenziale – nel solo caso di intesa raggiunta tra le parti, ai sensi dell’art. 2 bis, I comma, sul nominativo del soggetto eventualmente subentrante – la somma aggiuntiva di cui al secondo comma del presente articolo in misura corrispondente alla quota di partecipazione detenuta nella società agenziale del soggetto uscente. Nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto l’intesa di cui all’art. 2bis, I comma, troverà esclusiva applicazione quanto previsto dal comma III dell’articolo 2 bis e pertanto nessuna somma aggiuntiva di cui al presente articolo sarà dovuta dall’impresa».
Tradotto: spetta al socio/delegato assicurativo della società/agente revocato dalla Compagnia per sopraggiunti limiti di età (ribadiamo, entro il limite del 67° anno di età !), la somma aggiuntiva di cui all’art. 12 A ANA in proporzione alle quote che deteneva nella stessa società mandataria.
La successiva “nota a verbale” inserita dopo l’art. 17 ANA, specifica infatti che la somma pagata alla società agente, verrà da quest’ultima destinata al diretto interessato (socio revocato): se qualcuno ha vissuto questa situazione, chieda pure alla Compagnia la somma aggiuntiva spettante, sempre che il credito non sia già andato in prescrizione.
Non chiedete lumi al Sindacato Nazionale Agenti, perché anche loro (che lo hanno approvato!) ignorano l’esistenza del V comma dell’art. 17 ANA 2003.
Nella bozza di rinnovo dell’Accordo, predisposta qualche anno fa dal Sindacato Nazionale Agenti ed ambiziosamente denominato “ANA 2019”, infatti, il V comma dell’art. 17 ANA 2003 se lo sono proprio dimenticato (!).
“Errore di sbaglio”, avrebbe detto il Principe Antonio De Curtis in arte Totò.
Cari signori dello SNA, quando rinnoverete (forse) l’Accordo Nazionale ricordatevi di aggiungerlo, visto che tanto non accogliereste alcun suggerimento circa le decine di utili integrazioni da apportare a quella vostra bozza. E’ pur vero che probabilmente i rappresentanti dell’ANIA, quella vostra proposta di rinnovo dell’Accordo Nazionale non l’avranno captata proprio.
All’Associazione delle Imprese Assicurative non dispiace mantenere in vita un vetusto Accordo Nazionale che penalizza oltremodo gli agenti. Al Sindacato Agenti pertanto non rimane che illudersi e fantasticare su bozze di rinnovo ed attendere i comodi della controparte. Questioni di “peso specifico”.
Studio Professionale Agents Consulting
L’Amministratore
dott. G. Sostegno