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FAQ

Recesso per giusta causa causa e contro recesso per giusta causa.

A volte ha dell’incredibile quello a cui assistiamo. Ritorniamo sul caso della Compagnia denominata Global Assistance Spa che dopo aver revocato senza motivazioni un proprio Agente ai sensi dell’art. 12 Ter ANA 2003, nel corso del preavviso in servizio della durata di sei mesi ha praticamente precluso qualsiasi attività all’Agente mandatario. Il preavviso è un periodo lavorativo a tutti gli effetti e la Compagnia ha l’obbligo di garantire all’intermediario le medesime condizioni di lavoro. A seguito di questa gravissima inadempienza, abbiamo suggerito all’Agente di recedere per giusta causa con effetto immediato dal rapporto di agenzia.
Non solo nel corso del preavviso l’Agente era impossibilitato ad operare ma, dopo il recesso per giusta causa dello stesso intermediario che ha sancito la definitiva cessazione del rapporto di agenzia, questa Compagnia non si è minimamente degnata di comunicare a nessuno (men che mai alla clientela assicurata) il nominativo del nuovo intermediario cui veniva assegnato il portafoglio.
Come se non bastasse, nel frattempo diversi clienti hanno effettuato pagamenti diretti di polizze che di fatto per l’agente non era possibile mettere in copertura, ma anche in questo caso le polizze risultano prive di copertura nonostante avvisi e solleciti dello stesso ex agente.
Manco a dirlo, non si sono preoccupati di quantificare e pagare all’Agente le indennità di penale, ma vista la situazione questo sembra veramente il minimo.
Non ci crederete, ma a distanza di pochi giorni della revoca per giusta causa, questa Global Assistance ha addirittura provveduto a sua volta a recedere per giusta causa nei confronti dell’agente per il sol fatto che quest’ultimo ha receduto per giusta causa (!?).
Al di là del comportamento ridicolo, sembra quasi che il management di questa piccola Compagnia assuma decisioni sull’onda di condizioni “emotive” ed infantili e che, soprattutto, non vengono supportate da un ufficio legale.
Hanno interrotto un rapporto contrattuale di fatto interrotto, anzi, interrotto già ben due volte introducendo l’istituto dello “scioglimento contrattuale multiplo per giusta causa”.
Abbiamo evidentemente scoperto una nuova frontiera, non si finisce mai di imparare.