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Arroganza

Preavviso in servizio: le preclusioni all’operatività dell’Agente.

Oggi vi raccontiamo il più classico atteggiamento di arroganza che una Compagnia di assicurazioni può tenere. Dobbiamo dire in vertà che le grosse Imprese assicurative difficilmente arrivano a tanto, al contrario, alcune piccole Compagnie pensano invece di esercitare un loro presunto potere attraverso modalità veramente insulse come quella che vi stiamo per descrivere.
Parliamo della Global Assistance Spa, una piccola Impresa assicurativa costituita nel 1990 con specializzazione nel ramo viaggi, che nel corso del tempo ha ottenuto dall’IVASS le necessarie autorizzazioni per estendere la propria operatività a tutti i principali rami danni. La rete distributiva di questa Global Assistance è costituita per lo più da agenzie plurimandatarie.
E’ accaduto che un Agente abbia avuto un alterco telefonico con un loro responsabile. Le lamentele dell’Agente erano più che mai legittime e fondate visto che il mandatario pretendeva semplicemente rispetto. Per tutta risposta, la Compagnia ha pensato bene di procedere con un recesso “senza motivazioni” ai sensi dell’art. 12 Ter Ana 2003.
Al di là dell’insulsa reazione della mandante, diciamo che trattasi di facoltà prevista dall’ANA 2003 e quindi nulla di illegittimo e/o irregolare nella decisione.
Gli atteggiamenti illegittimi si sono invece concretizzati nel momento il cui l’Agente ha deciso di non avvalersi della facoltà di liberalizzazione del portafoglio e la Compagnia ha optato per i sei mesi di “preavviso in servizio”.
Il preavviso in servizio è un periodo lavorativo a tutti gli effetti, nel corso del quale all’Agente deve essere consentito di espletare il suo mandato senza alcun vincolo e/o preclusione. In detto periodo la Compagnia è comunque tenuta a mettere a disposizione dell’intermediario tutti gli strumenti utili ad esercitare la sua professione (a titolo esemplificativo: abilitazione agli incassi, preventivi, sostituzioni, nuove emissioni etc).
E’ accaduto invece che l’Agente nel corso del preavviso si sia accorto sin da subito, di essere stato telematicamente inibito ad esercitare qualsiasi tipo di attività per conto della mandante, fatta eccezione per le mere operazioni di incasso.
Abbiamo scritto in nome e per conto dell’Agente, contestando questa circostanza ed invitando e diffidando la Compagnia a ripristinare il corretto funzionamento dell’agenzia nel corso del preavviso, senza tuttavia ottenere alcun tipo di risposta.
Nella nostra Pec, avevamo “ingenuamente” dato per scontato che, oltre alle operazioni d’incasso, fossero consentite all’Agente anche le più ovvie operazioni di sostituzione delle polizze almeno fino a quando non si è resa necessaria una sostituzione. A quel punto l’Agente ha scoperto che il sistema gli impediva anche quel tipo di attività (!?).
Trattasi di gravissima omissione che va altresì a determinare il reato penale di interruzione di pubblico servizio qualora vi fossero polizze collegate alle obbligatorietà di legge. Abbiamo provveduto a recedere immediatamente per giusta causa in nome e per conto dell’Agente che nel frattempo ci aveva conferito idoneo mandato.
Dopo la ricezione di questo nostro secondo scritto, nel quale avevamo formalizzato anche le più ovvie “minacce legali” si è concretizzato un autentico “miracolo”: La Compagnia infatti ha riabilitato l’Agente nella sua piena funzionalità telematica nel corso del preavviso.
Stante il recesso per giusta causa intimato dall’Agente, la Compagnia avrebbe dovuto procedere alle operazioni di riconsegna e l’Agente astenersi da qualsiasi attività, ma abbiamo ovviamente suggerito di procedere con la sostituzione di una polizza di un cliente che nel frattempo su era resa necessaria.
Sappiate che atteggiamenti di questo tipo non possono e non devono essere tollerati. Nel corso dell’eventuale preavviso in servizio nessuna funzionalità/operatività può mai essere preclusa all’Agente da parte dell’Impresa mandante. Nessuna.