La Sentenza di condanna al pagamento delle “maturande” ex art. 20 ANA
Torniamo alla sentenza di Appello della Reale Mutua di cui abbiamo già parlato.
Questa Compagnia ha proceduto alla revoca per giusta causa di un Agente, gli ha contestualmente cambiato le serrature di agenzia, redatto in poche ore il verbale di riconsegna al quale non ha allegato l’elenco delle “provvigioni a maturare” e, dulcis in fundo, ha clamorosamente sostenuto nel corso del giudizio che è l’Agente che deve dimostrare l’esistenza di queste provvigioni.
Esiste un Accordo Nazionale Agenti che, oltre ad essere preistorico, risulta anche ambiguo in molte delle sue previsioni e fra queste v’è anche l’art. 20 che contempla per l’appunto le “provvigioni a maturare”.
Mentre c’è chi tiene in ostaggio l’intera categoria degli Agenti, inventandosi il motto “meglio nessun accordo che un pessimo Accordo”, l’ambiguità di quell’ANA continua a mietere vittime. Le vittime ovviamente sono gli Agenti, i carnefici le Imprese assicurative che applaudono a quel motto insperato e geniale.
Le Compagnie, infatti, non avrebbero mai immaginato che un giorno una rappresentanza importante degli Agenti potesse essere un loro valido alleato. Forse temono anche che l’ideatore di quel motto, un domani non possa più guidare quel Sindacato “amico”.
Riteniamo di fare cosa gradita, riportandovi per intero l’interessante passaggio della sentenza di Appello che ha condannato la Reale Mutua al pagamento delle maturande, addirittura quantificandole in via equitativa nonostante l’ostruzionismo della Compagnia.
Trattasi senza dubbio di precedente giurisprudenziale importante.
“La mancata produzione della documentazione richiesta costituisce, pertanto, indubbio inadempimento della società preponente agli obblighi nascenti a suo carico dall’ANA 2003, oltre che dall’art. 1749 cod. civ. Alla luce delle considerazioni che precedono la difesa di Reale Mutua – secondo cui l’ex Agente, pur essendo una società commerciale obbligata alla tenuta della contabilità, nulla avrebbe provato a fondamento del diritto al pagamento delle provvigioni azionato in giudizio – non è accoglibile perché è volta ad eludere l’obbligo di produzione della documentazione che l’ANA pone a carico del preponente e che costituisce il presupposto necessario perché l’agente possa fare valere il proprio diritto alla liquidazione delle proprie spettanze, individuandone il fondamento e quantificandone l’importo. D’altra parte, se la cooperazione del preponente non fosse necessaria all’agente per fondare il diritto alle provvigioni e calcolarne il dovuto, all’evidenza l’art. 1749 cod. civ. e l’art. 23 ANA non avrebbero gravato il preponente dell’onere di produzione in esame. Sotto altro profilo, il tenore del verbale di riconsegna, agli atti, induce a ritenere che delle provvigioni maturande ex art. 20 ANA effettivamente vi fossero. Infatti, mentre il verbale dà atto che non esistono atti legali in corso (punto 11), non esistono premi da esigere nel Ramo Grandine (punto 12) e, parimenti, non esistono sospesi Broker (punto 18), con riferimento alle Provvigioni di spettanza della cessata gestione (punto 21) afferma che Alla cessata gestione verranno conteggiate e riconosciute le provvigioni Vita a maturare nonchè quelle spettanti ai sensi dell’art. 20 dell’ANA 2003. Il verbale non esclude quindi, come invece accade per altre voci, l’esistenza di provvigioni ex art. 20 ANA, ma ne riserva il conteggio e la quantificazione ad un momento successivo. Tale quantificazione, tuttavia, non è mai avvenuta: il conto chiusura predisposto dalla preponente non menziona tale specifica voce, neppure per escluderla dalle spettanze dell’agente, ed anche tale comportamento configura un inadempimento della società preponente. Indubbie perplessità suscita, inoltre, la difesa di Reale Mutua laddove afferma di non reperire nei propri archivi alcun elenco delle provvigioni relative alle annualità in corso al momento dello scioglimento del contratto di agenzia, né di poterlo ricostruire. Come correttamente rilevato dalla difesa dell’appellante, infatti, la società preponente ha dimostrato di avere certamente a disposizione della documentazione inerente il rapporto di agenzia oggetto di causa, come si evince dal fatto che, a pag. 29 della comparsa di costituzione in questo grado di giudizio, nel ribattere ai conteggi svolti da controparte in atto di appello e relativi alla quantificazione di alcune spettanze che la Ceglia srl riteneva dovute, ha affermato: Si ribadisce, per quanto appaia superfluo, che le indennità teoricamente dovute all’ex agente sono, ovviamente, quelle riferite al solo suo mandato pagina 7 di 8 agenziale (senza possibilità di inquinare il conteggio con riferimento a posizioni precedenti che, tra l’altro, come si è visto, sono state definite); il corretto calcolo delle indennità teoricamente dovute a Ceglia s.r.l. è pari a 24.985,71 euro ex art. 25 ANA; a 34.118 euro ex art. 26 ANA. Reale Mutua, dunque, sostiene di non essere in grado di ricostruire le provvigioni ex art. 20 pur essendo tuttora in possesso di documentazione inerente al cessato rapporto di agenzia che le consentono di quantificare esattamente le diverse indennità spettanti all’agente ex artt. 25 e 26 ANA. A questo punto, la liquidazione delle provvigioni spettanti all’ex agente ex art. 20 ANA non può che essere effettuata in via equitativa e del tutto prudenziale le provvigioni ex art. 20 ANA possono essere liquidate in complessivi €. 30.000,00, oltre interessi legali”.