Le sentenze del TAR, un successo ! Ah, sì ??
Ieri sono state emesse due sentenze del TAR Lazio su due ricorsi similari presentati dallo SNA e dai gruppi agenti di Zurich ed AXA. La Sezione è la stessa (Sezione Seconda Ter) ed ovviamente la composizione del Collegio è la stessa.
Ognuno si faccia la propria idea, ma l’unica differenza sostanziale è che la Sentenza del TAR sul ricorso del GAZ ed AUA, rispetto a quello dello SNA, risulta più mirata e non ha dato adito ad interpretazioni ultronee rispetto al ricorso presentato da SNA.
Ciò premesso, Vi chiediamo: Ma queste sentenze rappresentano veramente il gran successo che vi vogliono far credere?
In primo luogo lo strumento del PREVENTIVASS e, soprattutto, le sue incredibili anomalie, rimane in vigore. D’altronde non era neanche oggetto di ricorso.
Lo SNA non più tardi di ieri vi ha deliziato con uno dei suoi famosi “eventi on line” per evidenziarne le ambiguità, una cosa che evidentemente rimane tra i partecipanti all’evento stesso e quindi del tutto inutile, se non proprio frustrante. Oddio, del tutto inutile no in effetti, perché è valso ad impiegare un pò di tempo e soldi degli iscritti (serve a far vedere che si fanno “cose” !!)
Il ricorso SNA è stato accolto soltanto in parte, anzi, in verità è stato respinto in toto ed accolto soltanto per le eccezioni di cui alla lettera c) dell’art. 11 del Reg. 51/2022. Così, giusto per fare chiarezza a dispetto della propaganda.
Rimangono in piedi lettera a) e b) dell’art. 11 del Regolamento, per cui in caso di sottoscrizione del contratto rimane l’obbligo in capo all’agente di verificare se il cliente ha fatto i preventivi, oppure colmare la lacuna provvedendovi personalmente.
La modalità di conservazione della documentazione di cui la lettera c) dell’art. 11 del Reg. 51/2022 viene censurata (per quanto nel merito l’Ivass aveva già chiarito sul punto !). Il TAR rimette il tutto alla “libera organizzazione delle Imprese assicurative e degli agenti, che potranno individuare modalità più o meno dettagliate, salvo farsi carico, in caso di inidonea conservazione della documentazione attestante gli adempimenti di legge, del rischio dell’eventuale azione di nullità da parte degli assicurati”.
Meraviglioso. Cari agenti plurimandatari, sapete cosa significa vero? Che vi rimettete alla discrezionalità delle Compagnie su come, quando, dove conservare quella documentazione che all’occorrenza potrebbe essere usata a piacimento contro di voi se a loro insindacabile giudizio, riterranno che non vi siate adeguatamente adoperati per attenuare il “rischio di eventuale azione di nullità da parte degli assicurati”.
Non siamo al cospetto di nessun eclatante successo, anzi. Ma facciamo finta di crederci come piace alla macchina della propaganda SNA, per cui trova conferma una nostra vecchia teoria.
L’IVASS ha talvolta la necessità di legittimare la sua stessa esistenza e per farlo non può che procedere con l’emissione di Regolamenti esecutivi (per lo più superflui o addirittura astrusi) se non proprio eccedenti le proprie competenze, che colpiscono l’anello più debole: La categoria degli agenti di assicurazione.
Ma la categoria degli agenti è “anello debole” sol perchè mal rappresentata. Non è “anello debole” per definizione (anzi) ma lo è semplicemente perché chi la rappresenta fa sì che lo sia.
Visto che è già il secondo (diciamo terzo) ricorso al TAR consecutivo che in un modo o nell’altro “sconfessa” alcuni astrusi Regolamenti IVASS o parte di essi, quello che dovrebbero fare le organizzazioni sindacali degli agenti è farsi sentire politicamente. Questa opzione pare sia stata già opportunamente paventata dal Presidente SNA che evidentemente ha ben compreso il “flop”. Occorre una completa revisione legislativa dell’art. 132bis del Codice delle Assicurazioni.
Ma noi aggiungiamo qualcos’altro.
Qualora l’opzione politica di cui sopra (la più logica) dovesse prevalere, perché non integrarla con altra mossa mediaticamente provocatoria? Andrebbe infatti richiesta in via ufficiale la rimozione dell’attuale Presidente dell’IVASS. A questo punto non ci sarebbe neanche bisogno di spiegarne il perché, visti i ripetuti “successi” conseguiti dallo SNA davanti al Tar che smontano sistematicamente l’operato dell’Istituto (anche questa proposta ve l’abbiamo già prospettata in una nostra news del passato).
A livello politico una richiesta del genere verrebbe mai accolta da Bankitalia ? Probabilmente no.
Ma è del tutto irrilevante. La richiesta in sé serve a lanciare un “messaggio” diretto allo stesso IVASS, alle componenti politiche ed alle controparti, vale a dire: la categoria degli agenti pretende rispetto e per ottenerlo è pronta ad alzare l’asticella.
Non si può certamente correre dietro Regolamenti che complicano inutilmente la vita di assicurati ed agenti in particolare. Non c’è dubbio.
A quanto pare però i regolamenti IVASS sembrano oramai l’unico male della categoria, il circo mediatico di “distrazione di massa” sta portando a convincervi di questo. Ovviamente non è così.
Dopo queste sentenze del TAR la vostra vita cambia definitivamente in meglio? O in realtà avete ottenuto un presunto “successo” su di una problematica (aggiuntiva) che con un pò di buon senso non sarebbe mai esistita?
Le nostre modeste conclusioni e previsioni le sintetizzano nei tre punti che seguono:
1) Il (presunto) successo al TAR verrà infiocchettato e celebrato dallo SNA per almeno i due prossimi Congressi, insieme ovviamente al consolidato cavallo di battaglia del “salvataggio del Fonage”.
2) Per i prossimi ricorsi al TAR avverso gli astrusi provvedimenti dell’Ivass a danno della categoria degli agenti (che non tarderanno ad arrivare visto che è oramai acclarato che siete il loro punching ball preferito !), suggeriamo allo SNA di farsi supportare dai più chirurgici Avvocati del Gaz e di AUA.
3) In tutto questo circo mediatico di “distrazione di massa”, dei temi assolutamente vitali per la categoria come il rinnovo dell’ANA 2003 e la redditività delle agenzie, non se ne parla più. Ma forse l’obiettivo di qualcuno è proprio questo.