La Reale Mutua come Allianz: “non c’è prova delle maturande”.
Sulla falsariga di Allianz Spa anche la Reale Mutua Ass.ni in un suo atto giudiziario tenta maldestramente di non corrispondere le “provvigioni a maturare” ad un ex agente.
In buona sostanza, anche la Reale Mutua si rifà al principio di Allianz, per cui “è l’agente che deve dimostrare se la Compagnia ha incassato le provvigioni a maturare”.
La vicenda è quella di un agente Reale Mutua revocato per giusta causa molti anni fa oramai, con motivazioni decisamente pretestuose, e che vide gli ispettori della Compagnia piombare in agenzia per le immediate operazioni di riconsegna, con tanto di cambio delle serrature. Ovviamente, non furono predisposti i tabulati delle provvigioni a maturare che, tra le altre, sarebbero risultate anche piuttosto consistenti vista l’importanza del portafoglio.
La vicenda è annosa al pari della vicenda giudiziaria che in primo grado ha visto addirittura la Reale Mutua contumace.
Ebbene sì, il celebre Studio legale Weigmann dello scomparso consigliere di amministrazione della stessa Reale Mutua (https://www.agentsconsulting.com/2021/il-conflitto-dinteressi-in-reale-mutua-e-il-non-responso-dellivass/) a quanto pare si è incredibilmente dimenticato di costituirsi in giudizio, cosa poi fatta nel successivo giudizio di Appello promosso dall’agente. Nonostante fosse contumace, la Reale Mutua di Torino, si è vista comunque riconoscere dal Giudice di prime cure del Tribunale di Torino, la fondatezza della Giusta causa senza dover neanche scrivere un rigo a sua difesa (!). Per contro, le corpose e documentate memorie agli atti prodotte dall’agente sono state pressoché ignorate.
Bene. Si va in appello.
Nel merito delle provvigioni ex art. 20 ANA, l’Avvocato dello Studio Weigmann scrive testualmente nella sua memoria conclusionale: “Il secondo motivo è infondato; la domanda sottostante il motivo in oggetto è infondata; infatti, non esiste agli atti prova dell’esistenza di provvigioni a maturare, né della loro quantificazione. L’appellante ben sapeva quali provvigioni sarebbero venute a maturare (se ve ne erano) dopo la cessazione del rapporto, ma non ha saputo indicare neppure una polizza che avrebbe generato provvigioni dopo la scadenza del rapporto; né l’ha prodotta. La quantificazione proposta a pag. 15 (70.000 euro) “in ragione della consistenza del portafoglio” (ma a quanto ammonta il portafoglio dell’ex agenzia? A pag. 59 punto 4 l’appellante dichiara implicitamente di ignorarlo e riconosce di non averlo provato) è contestata, chiaramente sfornita di prova, in definitiva sganciata dalla realtà”.
In buona sostanza, l’omissione della Compagnia nel quantificare le “maturande” viene per giunta valorizzata dal consulente legale in sede giudiziaria. Al di là delle previsioni dell’ANA e della prassi che, ovviamente, contemplano il pagamento delle provvigioni ex art. 20 ANA in tutte le ipotesi di recesso, si è controreplicato alla memoria semplicemente allegando una sentenza di altro agente Reale Mutua anch’egli revocato per giusta causa. Nella richiamata sentenza, infatti, si evince come per quell’intermediario, l’Impresa abbia correttamente ottemperato in sede di riconsegna alla quantificazione delle “maturande”.
Quello di cui sopra, è solo uno dei molteplici motivi del ricorso al giudizio di secondo grado promosso dall’agente. Vedremo se verrà accolto dai Giudici della Corte di Appello di Torino. Chissà.