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Le furbate delle Compagnie sulle indennità degli agenti- Terza puntata.

Le puntate continuano, anche perché continue sono le modalità con cui le Compagnie sottraggono abilmente del denaro agli agenti nella fase della cessazione del rapporto.
In questa terza puntata, vediamo quale nuovo espediente ci propina il variegato mondo del management delle imprese a danno degli agenti. In questa news analizziamo una di quelle indennità che in gergo vengono definite come “indennità di penale” e nello specifico ci occupiamo dell’art. 13 ANA, vale a dire dell’indennità sostitutiva del preavviso.
In casi di revoca del mandato da parte della Compagnia, ci capita frequentemente di veder decorrere il preavviso dovuto all’agente dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.
Se ad esempio la revoca ad nutum viene notificata il giorno 2 di un dato mese, la Compagnia fa decorrere l’eventuale preavviso in servizio da quella data. In buona sostanza, se i mesi di preavviso da riconoscere all’agente sono solo tre, in ragione dell’anzianità di servizio di quest’ultimo, le operazioni di riconsegna vengono fissate al giorno 3 dei tre mesi successivi: sbagliato.
La decorrenza del preavviso dal giorno in cui la controparte riceve la notifica del recesso, vale soltanto per le dimissioni dell’agente. In caso di recesso della Compagnia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, II comma, l’Accordo Nazionale prevede che il preavviso decorra dal primo o dal sedicesimo giorno del mese (art. 13, III comma, ANA).
Riprendendo l’esempio di cui sopra, se la revoca ad nutum viene notificata il giorno 2 di un dato mese, il preavviso decorre soltanto dal sedicesimo giorno di quel mese. Allo stesso modo, se l’eventuale revoca viene notificata giorno 17, il preavviso  decorre soltanto dal primo giorno del mese successivo.
Può sembrare una differenza da poco, ma così non è perché l’agente avrebbe la possibilità di gestire l’agenzia fino anche a due settimane in più rispetto ai mesi di preavviso previsti (dipende chiaramente da quando viene notificata la revoca !). E’ evidente che in funzione del portafoglio gestito, ciò potrebbe determinare anche decine di migliaia di euro provvigioni in più, senza contare tutti gli altri aspetti gestionali che verrebbero comunque agevolati dal fatto di avere più tempo per organizzarsi.
Ma i giochini sul preavviso non finiscono qui. Ai sensi dell’art. 13, II comma, ANA “ai soli fini dell’aliquota di cui all’art. 27, IV comma…, il periodo del preavviso va computato nell’anzianità dell’agente, anche se sostituito dalla corrispondente indennità”. Questo vuol dire che ai fini delle anzianità previste dall’art. 27ANA i mesi del preavviso sono da aggiungersi sempre e comunque (anche se liquidato con la corrispondente indennità) all’effettiva anzianità di servizio, per cui potrebbe aggiungersi il compimento di un anno in più e far scattare l’aliquota successiva nel relativo calcolo dell’indennità.
La storia è sempre quella, spesso e volentieri le Compagnie calcolano a modo loro le indennità di fine rapporto e quasi sempre gli agenti non si accorgono affatto delle anomalie poste in essere. Obiettivamente occorre conoscere ed interpretare le norme dell’Accordo Nazionale agenti nella giusta direzione, circostanza che non è semplice per nessuno. In un mondo normale, l’agente non si dovrebbe preoccupare affatto di “verificare” le indennità di fine rapporto, in quanto la Compagnia, sulla base dei principi di correttezza e buona fede, dovrebbe approntarli nella giusta maniera. Buona fede e correttezza, vorrebbe. Appunto.