News

Agents Consulting | Studio professionale di consulenza tecnico giuridica al servizio degli agenti di assicurazione

Catturaana

Le indennità di fine rapporto dei subagenti ex Ina-Assitalia

Ci è capitato una quindicina di anni fa di assistere in quel di Parma, un subagente della vecchia rete Ina-Assitalia. La nostra dedizione professionale è normalmente dedicata agli agenti di assicurazione, ma all’epoca ci fu chiesto da parte di un nostro cliente storico di assistere quel particolare subagente, al quale era legato da un rapporto familiare.

Da lì, come spesso accade, ne è scaturito il più classico dei passaparola tra i subagenti della rete INA Assitalia di tutta Italia, per cui ne abbiamo assistiti veramente diversi anche in ragione del successo storico attenuto in sede giudiziaria che vide l’agente generale dell’Ina Assitalia di Parma restituire i locali al subagente per un’indebita azione di “spoglio nel possesso”.

Quella dei subagenti dell’ex INA Assitalia, in verità, è una categoria di intermediari che al di fuori di quella realtà potrebbe agevolmente ricoprire il ruolo di agenti per molte altre Compagnia, visto talvolta il volume di affari e la raccolta premi che possono vantare. Ad ogni modo, il comportamento di alcuni degli agenti mandanti di quella Compagnia, oggi Generali Italia spa, ci ha molto ricordato il modus operandi di quest’ultima Impresa nei confronti dei loro stessi agenti.

Sarà per una sorta di “rivalsa” nei confronti dei subalterni, ma diversi agenti dell’ex Ina Assitalia Spa hanno infatti assunto nei confronti dei loro subagenti (ed alcuni in verità continuano a farlo !) gli stessi comportamenti arroganti e prepotenti della loro Compagnia mandante.

Fatta questa premessa, è accaduto quanto di più impensabile si potesse verificare a danno di questa categoria di intermediari che, tra le altre, è l’unica categoria di subagenti assicurativi che può contare su di un vero e proprio Accordo nazionale. Trattasi in verità di un Accordo Nazionale risalente al “paleolitico” visto che parliamo dell’Accordo nazionale ANAGINA ANSAINA del 1986, ma che risulta tuttora in vigore, nonostante un tentativo di rinnovo (miseramente naufragato molti anni addietro per volontà della stessa ANAGINA).

E’ accaduto che nel rinnovo di quello sgrammatico e talvolta incomprensibile Accordo Nazionale del 1986, le parti contrattuali (Associazione Nazionale Agenti INA Assitalia ed Associazione Nazionale Subagenti INA Assitalia per l’appunto), si siano clamorosamente “dimenticati” di richiamare l’articolo che faceva riferimento al pagamento delle indennità di fine rapporto in favore dei subagenti dimissionari (?!).

Circostanza tanto assurda quanto paradossale, visto che nel rinnovo dell’Accordo erano comunque contemplate e riprese (rispetto al precedente Accordo nazionale) le indennità di fine rapporto nell’ipotesi di revoca per giusta causa del subagente. Questa circostanza l’abbiamo più volte relazionata ai consulenti legali dei subagenti assistiti, unitamente al fatto che nel precedente Accordo nazionale era ovviamente contemplato l’articolo specifico inerente il pagamento delle indennità spettanti ai subagenti dimissionari. Ovviamente l’ipotesi del “non pagamento” era tanto peregrina quanto assurda nella sua architettura, per cui nell’assistere i subagenti abbiamo adottato tutte le cautele del caso e fornito ai vari subagenti in giro per l’Italia tutti i supporti utili per smontare la tesi.

Ad ogni modo, nel cogliere al volo questa inspiegabile “falla”, alcuni furbacchioni degli agenti Generali ed i loro avvocati hanno pensato bene di negare il pagamento delle indennità di fine rapporto ai subagenti che rassegnavano le dimissioni.

Ne sono scaturite tutta una serie di sentenza di primo e secondo grado che davano loro ragione: secondo i Giudici infatti l’Accordo Nazionale non contemplava il pagamento degli indennizzi e tanto bastava per non vedersi riconosciute le indennità di fine rapporto.

La Cassazione ha smontato questa clamorosa interpretazione (Leggi qui) confermando ovviamente quanto avevamo sempre sostenuto: non ha alcun senso prevedere una indennità di fine rapporto nell’ipotesi della ben più grave revoca  per giusta causa ed escluderla in caso di innocue dimissioni del subagente.