Le furbate delle Compagnie sulle indennità degli agenti – Prima puntata.
Iniziamo a far luce su alcuni “simpatici” comportamenti che le Compagnie di assicurazione tengono nei confronti degli agenti, all’atto della liquidazione delle indennità di fine rapporto loro spettanti.
Avete mai avuto a che fare con quell’inspiegabile ostracismo da parte della Compagnia nel comunicarvi in corso di mandato l’ammontare delle vostre indennità di fine rapporto? Provate a chiedere al vostro capo area e/o all’ufficio gestione mandati della mandante o chi per esso, un prospetto analitico dei vostri indennizzi. Vi anticipiamo la risposta della Compagnia: “Ci dispiace ma non possiamo comunicarlo, trattasi d’informazione riservata !”.
Quando ciò accade, la domanda che l’agente pone a sé stesso (giammai alla controparte!) è la seguente: “Ma all’anima di chi v’è stra…molto, come sarebbe a dire che non potete comunicarmi i conteggi delle MIE indennità di fine rapporto?”. Qualche agente più audace, si spinge a chiedere che gli venga quantomeno comunicato l’importo. Niente, Top secret pure quello.
A seguito delle insistenze del temerario intermediario (scusate il gioco di parole !), qualche capo area gli comunica verbalmente in via del tutto “confidenziale” l’ammontare delle indennità, qualcun altro concede addirittura di scrivere la cifra (anzi, una cifra !) su di un foglietto, a mò di “pizzino”. Abbiamo visto agenti custodire gelosamente il “pizzino” per poi mostracelo con orgoglio, ma quando abbiamo chiesto loro: “Scusi, ma come sono arrivati a questa cifra? la risposta è stata: “Bho… !!!”. Un cabaret da avanspettacolo, insomma.
Il motivo per cui le Compagnie non forniscono mai prima della cessazione del rapporto un prospetto intermedio delle indennità, è presto detto: si darebbe la possibilità all’agente di analizzarle. Non scherziamo. Nell’ottica delle Compagnie, i conteggi devono essere sottoposti alla firma dell’agente nell’immediatezza del pagamento, quest’ultimo deve solo firmare per incondizionata accettazione, pena il (minacciato) mancato pagamento.
Orbene, in questa prima puntata vi diamo un po’ di dritte sulle voci cui prestare massima attenzione quando vi viene sottoposto il conteggio delle indennità.
In primo luogo occorre verificare la base di calcolo delle “provvigioni”. Nel computo del termine “provvigioni” infatti devono essere considerate anche le “sovraprovvigioni” o rappels (come preferite chiamarli).
Provvigioni e sovraprovvigioni infatti si sommano dando luogo al dato contabile di partenza su cui calcolare l’art. 27 ANA piuttosto che le c.d. “indennità di penale” (artt.12bis, 12 ter, 13 Ana). Le Compagnie furbescamente (non tutte, sia chiaro) spesso e volentieri prendono in considerazione le sole “provvigioni” e quasi sempre l’agente non se ne accorge affatto.
La Suprema Corte (Cass. Civ. n. 156/85) assimila da sempre le sovraprovvigioni “alle medesime provvigioni, in quanto hanno natura corrispettiva”, ma senza scomodare la Cassazione sarebbe sufficiente la specifica previsione dall’art. 3 dell’ANA e soprattutto l’assunto logico per cui le sovraprovvigioni sono la diretta conseguenza delle provvigioni. D’altronde, anche da un punto di vista fiscale, le sovraprovvigioni non vengono trattate in maniera differente rispetto alle provvigioni.
Questo “giochino” consente alle Compagnie di risparmiare talvolta qualche decina di migliaia di euro sulle indennità di fine rapporto di un singolo agente. Provate a moltiplicare quelle decine di migliaia di euro per le decine e decine di agenti che annualmente interrompono il rapporto. Moltiplicate il tutto per gli anni passati e per gli anni a venire.
Avete mai sentito Gruppi agenti e varie sigle sindacali, enfatizzare più di tanto l’argomento? noi no, non ne parlano proprio.
Seguiteci ancora, perché nella prossima puntata vi daremo anche la speciale ricetta degli stessi cannoli alla siciliana che i rappresentanti dei gruppi agenti Allianz hanno regalato all’AD della Compagnia, nel loro ultimo ossequioso pellegrinaggio presso la Direzione.