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Cattura Firma Quietanza

La quietanza di pagamento delle indennità di fine rapporto.

Parliamo della quietanza predisposta dalla Compagnia per il pagamento delle indennità di fine rapporto. In realtà la quietanza sottoscritta dall’agente di assicurazioni non è altro che una dichiarazione di scienza, ove l’agente prende atto di quanto disposto dalla Compagnia, non rilevandosi nel documento indici di un negozio giuridico di rinunzia o transazione in senso stretto.
Costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 578/2011) ha ritenuto applicabile anche al rapporto di agenzia l’istituto di cui all’art. 2113 c.c., proprio dei rapporti di lavoro subordinato.
A fronte della genericità dell’atto di quietanza unilateralmente predisposto, quindi, non si può certo affermare che l’agente al momento della sua sottoscrizione possa esprimere volontà di rinunciare ad alcuno dei suoi diritti anche futuri ed eventuali, non potendosi attribuire alla scrittura in argomento alcun valore negoziale.
Sul punto la Corte di Cassazione, Sez. lav. n. 18094 del 2015, ha ribadito che: “La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia generale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia reso con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o di transigere sui propri diritti”.
Si sottolinea come, affinché l’accordo tra l’agente ed il preponente possa qualificarsi come atto di transazione, sia necessario che contenga lo scambio delle reciproche concessioni e rinunce, sicché, ove manchi l’elemento dell’aliquid datum, aliquid retentum, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile (Cass. Sez. lav. n. 20780/2007).
Pertanto all’atto di quietanza firmato dall’agente non potrà essere attribuito altro valore se non quello di una semplice dichiarazione di scienza, non risultando la stessa preclusa dall’esercizio di alcun diritto volto alla tutela dei propri interessi.
Ne consegue che la dichiarazione di quietanza restituita al solvens ha efficacia di piena prova solo del fatto di aver ricevuto quel pagamento attestato e non preclude altro.