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Immagine ANA 03

Le scorrette interpretazioni dell’ANA 2003 da parte della Italiana Ass.ni Spa.

Ci consta un comportamento scorretto della Italiana Assicurazioni Spa che ha provveduto ad interrompere un rapporto di agenzia con un recesso ad nutum senza motivazioni, tentando tuttavia di applicare la procedura di cui all’art. 12 bis ANA. E’ bene ricordare che qualora il recesso risulti privo di motivazioni non possono che trovare applicazione le previsioni ex art. 12 Ter ANA 2003.
Le conseguenze contrattuali di un recesso ad nutum con o senza motivazioni non possono essere semplicisticamente ricondotte ad una mera questione di “stile” da parte della Compagnia recedente. Nel primo caso infatti trova applicazione la procedura di cui all’art. 12 bis ANA, con la possibilità di istruire anche un arbitrato irrituale sulle motivazioni del recesso stesso, nella seconda ipotesi si ribadisce la necessità di attenersi alle indicazioni dell’art. 12 Ter ANA 2003.
L’art. 12 Ter ANA 2003, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del recesso, consente all’agente di valutare l’opportunità di ottenere una “liberalizzazione del portafoglio” in luogo del pagamento degli indennizzi e tra l’altro è l’unica ipotesi di recesso della Compagnia in cui l’agente ha facoltà di effettuare una scelta del genere.
La scelta di una “liberalizzazione del portafoglio” in taluni casi potrebbe anche essere la migliore, basti pensare ad esempio ad un mandato conferito da poco tempo per cui le indennità di fine rapporto risulterebbero piuttosto irrilevanti. Quest’ultima ipotesi è senza alcun dubbio quella che maggiormente può legittimare l’opzione della liberalizzazione come “maggiormente favorevole all’agente”, giusto per richiamare l’espressione usata nell’allegato A) all’Accordo Nazionale Agenti 2003. In tutti gli altri casi, le valutazioni da fare sono ben più ampie e non possono prescindere da considerazioni di carattere economico anche in ragione delle indennità di fine rapporto.
Tornando alla Italiana Ass.ni Spa, codesta Compagnia dopo aver notificato il recesso senza motivazioni ed aver conferito i canonici trenta giorni, ha furbescamente “confuso le acque” comunicando all’intermediario la volontà di sostituire il preavviso dovuto con la relativa indennità (!?) e di dar corso alle operazioni di riconsegna una volta conclusi i trenta giorni. Inutile sottolineare che la procedura è completamente erronea e nel caso di specie oltre a precludere all’agente la facoltà di scelta tra la liberalizzazione del portafoglio e gli indennizzi, farebbe addirittura saltare il pagamento dell’indennità di penale relativo alla somma aggiuntiva, arrecando un danno economico all’agente.

Delle due, l’una: o la Italiana Assicurazioni Spa non è in grado di interpretare le norme dell’ANA 2003 oppure le interpreta scorrettamente a suo favore. Optiamo per la seconda ipotesi, ovviamente.

In attesa che l’ANIA si decida a rinnovare il “preistorico” Accordo Nazionale Agenti, visto che è ben chiaro che tra le parti contrattuali è quella che decide come, quando e soprattutto “se” procedere con il rinnovo, consigliamo agli agenti della Italiana Assicurazioni di prestare massima attenzione ai comportamenti furbetti della loro mandante.