Le indennità sui singoli codici: un comportamento delle Compagnie da veri volponi.
Può accadere che nel corso della vita professionale di un agente, quest’ultimo diventi affidatario di altri portafogli rivenienti da colleghi che, per un motivo o per un altro, hanno interrotto il rapporto con la mandante. Per effetto di una prassi organizzativa interna, piuttosto comune tra tutte le Compagnie di assicurazioni, i codici di agenzia così affidati, per quanto da quel momento riconducibili allo stesso intermediario, continuano ad essere mantenuti in vita ed affiancati a quello originario dell’agente.
Orbene, se questa “prassi interna” può avere una sua ragione organizzativa, all’atto dello scioglimento del rapporto con lo stesso agente affidatario, essa è del tutto irrilevante. Nessuna valenza viene attribuita infatti dall’ANA 2003 alla molteplicità di codici successivamente assegnati all’agente e questa possibilità non viene neanche minimamente contemplata dai capitolati di nomina firmati dagli agenti e/o da circolari e regolamenti delle stesse Compagnie di assicurazioni.
Per l’ANA 2003 il mandato viene considerato in maniera univoca e decorre dal conferimento d’incarico formalizzato nel capitolato di nomina a suo tempo sottoscritto dall’agente.
Ne consegue che, ai fini delle indennità di fine rapporto, lo sviluppo dei conteggi non può che essere effettuato in maniera univoca, senza alcuna distinzione tra codici convenzionalmente assegnati all’agente e nel pieno rispetto dell’anzianità convenzionale dello stesso agente affidatario.
Tuttavia accade frequentemente che all’atto della cessazione del rapporto di agenzia, le Compagnie provvedano furbescamente a predisporre conteggi differenti a seconda dei vari codici gestiti e quindi in funzione delle relative anzianità di servizio: inutile ribadire che tale modalità di calcolo è del tutto erronea e finisce per danneggiare pesantemente l’agente.
Se la Compagnia in caso di revoca del mandato dovesse decidere, ad esempio, di far espletare in servizio il periodo del preavviso dovuto all’agente, il calcolo dei mesi lavorativi viene effettuato sulla base dell’anzianità di mandato e non già in funzione delle differenti anzianità dei singoli “codici portafoglio”. Così come è altrettanto impensabile sciogliere il rapporto contrattuale nei confronti di un “codice” di agenzia in luogo di un altro.
Se alcune Compagnie decodificano il portafoglio affidato, unificandolo a titolo definitivo con quello dell’agente che lo acquisisce, molte altre mantengono in vita i codici agenziali così affidati.
Ciò che conta è che all’atto della cessazione del mandato, i conteggi di fine rapporto vengano sviluppati in maniera univoca sulla base dell’anzianità di servizio convenzionale dell’agente (capitolato di nomina), diversamente quest’ultimo viene ad essere gravemente penalizzato nella quantificazione degli indennizzi, specialmente per quelle indennità influenzate dall’anzianità di servizio.
Istruzioni per l’uso: occhio a questi volpini (o volponi) delle vostre mandanti ed assicuratevi che i conteggi delle indennità siano sempre sviluppati in maniera univoca sulla base della vostra anzianità di servizio convenzionale.