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Statua Giustizia

I danni cagionati ad un agente dal fantomatico CUNCA dell’ANA 2003

E’ giunta in questi giorni una sentenza di primo grado del Tribunale civile di Torino a seguito di un giudizio promosso da una società/agente colpita nel lontano 2009 da una discutibile revoca per “giusta causa”.

L’agente non si era macchiato di alcun reato, nessuna omissione contrattuale e/o nessuna appropriazione indebita. Un intermediario che nel corso di una lunga carriera professionale aveva portato alla Compagnia milioni e milioni di euro in premi assicurativi, per giunta con un ottimo rapporto S/P. L’agente si è reso tuttavia “responsabile” del gravissimo reato di “pensiero”, esprimendo alla Compagnia il proprio dissenso per determinate situazioni.

All’epoca, l’Avv. Raffaele Cauzzi, uno dei consulenti legali dello SNA, promosse un ricorso dinanzi al CUNCA (Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato) per smontare quella “giusta causa” che in effetti appariva destituita di qualunque fondamento. L’Avvocato del Sindacato Nazionale Agenti, ha pertanto consigliato e patrocinato all’epoca il ricorso dinanzi al Collegio Unico Nazionale di cui all’art. 18 bis ANA 2003. Lo ha fatto certamente in buona fede, senza però minimamente verificare i presupposti regolamentari del CUNCA, vale a dire la stessa esistenza e/o il corretto funzionamento del Collegio anche attraverso la verifica delle nomine annuali degli arbitri.

Pur trattandosi di un Istituto (innovativo) introdotto dall’ANA 2003, parliamo pur sempre di un arbitrato irrituale e  più in generale per qualsivoglia arbitrato buona norma prevede la regolare costituzione degli Arbitri, oppure, come nel caso di specie, una verifica preventiva delle posizioni degli stessi.

Peraltro, trattandosi di rappresentante del Sindacato Nazionale Agenti, seppur in qualità di consulente legale, l’Avv. Cauzzi avrebbe potuto agevolmente verificare la regolarità delle nomine degli Arbitri attraverso lo stesso Sindacato.

Nulla di tutto questo è accaduto. L’Avvocato dello SNA ha introdotto il giudizio al cospetto del CUNCA, fidandosi ciecamente del fatto che gli Arbitri fossero stati regolarmente e puntualmente incaricati.

Il resto è storia: il Collegio era composto da tre arbitri che da anni non erano più autorizzati dalle parti (SNA ed ANIA) ma, nonostante ciò, continuavano imperterriti ad operare in veste ufficiale di rappresentanti del CUNCA, raccogliendo ricorsi di agenti revocati per giusta causa da tutta Italia.

Gli Arbitri raccoglievano non solo ricorsi ma anche le conseguenti (cospicue) parcelle, anzi, in vigenza delle autorizzazioni, con una modifica al regolamento del CUNCA e con protocollo d’intesa del 21.09.2005, le Compagnie assicurative si sono rese finanche garanti delle parcelle dello stesso Collegio Unico, nell’ipotesi in cui l’agente soccombente fosse risultato insolvente (!?).

Orbene, questo Collegio Unico Nazionale, composto e monopolizzato da anni sempre dalle stesse persone autorizzate fino a tutto il 2007, nel gennaio del 2011 ha clamorosamente emesso un lodo avallando la revoca per giusta causa di cui stiamo trattando.

Quando poi nel maggio del 2011 è stato scoperto il “difetto” di legittimazione degli arbitri, lo stesso Collegio Unico deliberava come “esaurita la propria funzione” (bontà loro !).

Il vizio derivante da tale situazione di fatto del Collegio Unico Nazionale (a decorrere dal 01.01 2008), è certamente quello della “inesistenza” dei lodi successivamente emessi, come desunto dal secondo comma dell’art. 161 c.p.c..

Nel frattempo, il Collegio di Garanzia dell’IVASS ha sostanzialmente scagionato l’agente, la Magistratura penale idem per un presunto reato inventato, ma quel lodo promosso dal consulente legale dello SNA ed emesso da un Collegio abusivo, è rimasto scolpito nella pietra.

Il cliente si è da ultimo rivolto a noi dell’Agents Consulting ed il nostro studio legale ha promosso il giudizio dinanzi al Tribunale Civile, il cui Giudice assegnatario, probabilmente, non ha neanche letto le cinquanta pagine dell’atto introduttivo, ma si è limitato a verificare l’esistenza di quel lodo emesso dal fantomatico CUNCA,  per poi confermarlo a sua volta.

Andiamo in Appello, ma non possiamo esimerci dal non fare i complimenti a tutti i protagonisti di questa vicenda per la gestione della pratica che al momento ha arrecato un danno considerevole al povero agente.